Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49077 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49077 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO FABIO N. IL 16/04/1988
avverso l’ordinanza n. 1382/2013 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
07/03/2013

Data Udienza: 06/11/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.E . CE S QUI intese al rigetto del r ic o rso ;

-2—

RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO

Sulla richiesta di riesame proposta’nell’interesse di ESP0SIT9 FABIO avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del GIP presso il Tribuna—
ledi Napoli in data 28-01-2013 in relazione al delitto di partecipazione

ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti facenti capo al clan Sacco—Bocchettipaggravata ex art.7 DL 152/91 di cui al
capo B) dell’imputazione provvisoria,i1 Tribunale del riesame di Napoli,

con ordinanza in data 7-03-2013,confermava il provvedimento impugnato,ri-

badendo la sussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato ascrittogli,in uno con la concretezza del pericolo di recidivanza.

Avverso tale ordinanza l’ESPOSITO ha proposto ricorso per cassazdone,dedace,do a motivi del gravame sottoscritti personalmente:
I)Violazione dell’art.606 lett.c) ed e) in relazione agli artt.I78 lett.
c),I81,309 co.9 cpp. e III della costituzione,per violazione del diritto

di difesa in punto di accesso al contraddittorio finalizzato all’esame degli atti successivamente depositati dal P14 all’udienza 5-1-0I3,procedendo
a celebrare l’udienza con il rito camerale ;

2)Violazione dell’art.606 lett.b) ed e) in relazione all’art.273,I92 co.3
e 4 cpp.per carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione
alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ,stante l’incongruente
attribuzione di attendibile convergenza delle dichiarazioni accusatorie

dei cd.collaboratori di giustizia,nonostante le contraddizioni logiche ed

in fatto nel racconto dei predetti,segnataùente in relazione alla posizione del ricorrente nel consesso associativo Sacco—Boechetti;
3)Violazione dell’art.606 lett.b) ed e) epp. in relazione all’aggravante
di cui all’art.7 L.309/90,stante la motivazione meramente apparente ed illogica circa la sussistsnza di detta aggravante ,in difetto di rascontri
riferibili al ricorrentepanche in punto di sua consapevolezza nell’agire
ai fini di asseritamente agevolare l’associazione di stampo mafioso;
4)Violazione dell’art.606 lett.b) cpp. in relazione all’aggravante di cui
al co.4″ dell’art.74 DPR 309/90 ,con riferimento al possesso di armi in ca-

po ad alcuni sodali perchè potesse correttamente dfinirsi “armata” l’associazione contestata al ricorrente;
5)Violazione dell’art.606 lett.e) in relazione all’art.274 cpp.in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari ritenute presunte per il titolo di reato aggravato contestato,con necessaria lettura del pronunciato della Corte Costituzionale in punto di inconstituzionalità della presunqualepin ogni caso,i1 ricorrente ribadiva di essere estraneopcon censura
di trascurata valutazione delle controdeduzioni difensive a supporto di

zione “assoluta” di tali esigenze in rapporto al delitto contestato,dal

tale assunto,segnatamente riferibili all’invicata avvenuta rescissione del
ricorrente dall’appartenenza a detta associazione per delinquere.
Il ricorso va dichiarato inammissobile per manifesta infondatezza dei
motivi addotti,talora in termini di superflua ripetitività e non puntuale specificità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co.I”
ter disp.att.cpp.
Ed invero,quanto all’eccezione di cui al motivo sub I),l’impugnata ordinanza si fa puntuale carico di verifica anche dello sviluppo modale e

temporale dell’acquisizione agli atti degli elementi supportanti l’accusa,
non trascurando affatto un, corretto esame

dell’inconfigurabilità del

denunciato presunto vizio di violazione dei diritti di difesa. l.in piena
aderenza con il principio di diritto segnalato da questo giudice di le-

gittimità in rapporto ai canoni di cui all’art.III della Carte costituzionale (cfr.da ultima Cass.Pen.Sez.VI,I5-02-20I3 n.752I RV.254586)segnatamente in punto di non ipotizzabilità del lamentato vizio di inutilizzabilità quanto all’eccepita nullità assoluta degli atti intercettativi l salvo
la specifica richiesta difensiva di acquisizione di atti in contrasto con
detti elementi d’accusa.
I motivi sub 2),3) e 4) in punto di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla gravità idiziarua t trivano ampia smentita

-4alla stregua della puntuale,motivota,logica e corretta risposta offerta
dai giudici del Tribunale del riesame partenopeo (cfr.fol12-3-4 del provve•

dimento impugnato)a cominciare dalle ragioni di convergekte riscontro
alla sussistenza del clan di stampo mafioso Sacco Bocchetti al quale il
ricorrente,soprannominato “o’ russ”, era attivo compartecipe quale intraneo ad esso con compiti attinenti lo specifico settore dello spaccio di
droga nelle piazze destinate a tali attività interessanti l’influenza operativa del detto clan.
sore rilevante ex art.273 cpp.,si fa carico di charire le ragioni della

Non a caso l’impugnata ordinanza,quanto a detti aspetti di indubbio spes-

determinante portata contributiva per 1 ‘accusa-in punto di gravità indiziaria-delle convergenti dichiaraziini dei collaboratori di giustizia
Sacco,Serazzi l Capasso e Morra,con univoco riscontro alle risultanze del-

le captazioni all’interho dell’autovettura in uso ad Apice Costanza,secandb i termini segnalati dall’ordinanza in esame ai fini dei riflessi a supporto degli schemi di cui all’art.273 cpp. (cfr.fol1.3-4-5)anche in punto
di aggravanti contestate ,a tacere dei pur apprezabili riscontri offerti

dalle non isolate note processuali di ripetuto coinvolgimento dell’indagato
in fatti attinenti lo spaccio di droga(cfr.segnatamente fol.5).

Del pari manifestamente indondato il motivo di ricorso sub 5) in punto di

sussistenza delle esigenze cautelari,avuto riguardo alla motivata e corretta risposta offerta in materia dall’ordinanza impugnata (cfr.fol.5) che si
è fatta carico di valutazione delle ragioni supportanti la presunzione

evincibile dal co.3″ dell’art.275 cpp.,senza trascurare affatto di segnalare l’assenza di allegazioni difensive specificamente in contrasto con
detta presunzione collegata all’accertato titolo di reato (cfr.fol.6),

con altrettanto puntuale richiamo alle perduranti ragioni di pericolosità
dell’indagatopa prescindere dall’epoca dei – fatti t tuct’ -altro ‘che rembti.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamentg
delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della
cassa delle ammende.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co.I” ter
disp.att.cpp.
Così deciso in Romapil 6-11-2013

IL RESI TE

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