Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49074 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49074 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MELA ALESSANDRO N. IL 13/08/1964
avverso l’ordinanza n. 878/2013 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
05/06/2013

Data Udienza: 06/11/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. E .CE SQU I intese all’annullamento con

rinvio dell’ordinanza impugnata;

Udit i ditébAsor Avv.;

-2RITENUTO in PATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO

Sull’appello proposto nell’interesse di MELA ALESSANDRO avverso l’ordinan,za della Corte di Appello di Milano in data 2-5-2013,reiettiva della rita in data 26-3-2013 dalla predetta Corte territoriale ,dopo la acarcerazione dell’imputato per decorrenza del termine massimo di custodia caute-

chiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applica-

:Lare ,il Tribunale del riesame di Milano ,con ordinanza in data5-6-2013,con-

fermava la decisione impugnata,ribadendo la sussistenza del pericolo di fuga I stante l’allarmante quadro circa la personalità dell’imputato,desumi,

bile dalla decisione del giudice di merito di I” grado in sede di condanna,
confermata in 2″ grado con decisione di cui non era stata ancora depositata la motivazione.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il MELA,deducendo a motici del gravame,sottoscritti personalmente:

Mancanza e manifesta illogicità della ùotivazione dell’ordinanza impugnata,
segnatamente in punto di omessa valutazione delle doglianze difensive,a

smentita dell’asserito pericolo di fuga,avuto riguardo all’epoca dei fatti,

con difetto di qualsivoglia riscontro in merito al perdurante operare dell’imputato con contatti nell’ambiehte malavitoso estero.
Di qui la portata meramente presuntiva e gratuita dell’asserito pericolo
di fuga,coine tale,non giusticante il protratto perdurare dell’attuale regime di custódia – intiamuraria.
Il ricorso è sondato e va accolto p posto che l’impugnata ordinanza,pur ri-

chiamando aspetti oggettivamente imprescindibili sulla, gravità della vicenda interessante la posizione processuale del ricorrente,non si fa motivato
carico di rappresentare laaragtàni supportant i una valutazione ragionevolmente apprezzabile del concreto pericolo di fuga,a fronte del pur riconosciuto suo positivo comportamento processuale.Di qui il carattere anche
non immune da contraddittorietà della risposta argomentativa offerta dai
giudici del tribunale del riedame neneghino.

Peraltro v a supporto di tale censurabile omissione,va segnalato il fatto

ì

che la difesa aveva richiamato gli elementi comportamentali attribuibili
all’imputato in contrastopintuibilmente logicopcon un perdurante collegamento dello stesso con ambienti malavitosi esteri.
Sul punto la risposta offerta dalla decisione impugnata assume caratteri
di genericità argomentativa che va oppottunamente integrata alla stregua
di una corretta valutazione del pericolo di cui alla lett.b) dell’art.
274 opp.,specie in punto di sua asserita concretezza.
per nuovo esame al Tribunale di Milano.

Di qui il conseguente annullamento del provvedimento impugnato con rinvio
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all(art.94 co.I”
ter disp.att.cpp.
P.Q.M.

ANNULLA l’ordinanza impugnata e RINVIA per nuovo esame al Tribunale di
Milano.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co.i” ter
disp.att.cpp.
Così deciso in Roma,i1 6-11-2013
IL CGSILIRE EST.

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