Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49069 del 05/11/2013
Penale Sent. Sez. 6 Num. 49069 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: SERPICO FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CENTRA BRUNO N. IL 27/09/1964
avverso l’ordinanza n. 1330/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
21/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dotti. E.SELVAGGI intese alla
inammissibilità del ricorso;
Udit i diVnsor Avv.;
Data Udienza: 05/11/2013
RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO
Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di CENTRA BRUNO avverso
l’ordinanza in data 30-4-2013 del Tribunale di Latina applicativa della
misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG in ordine al reato
di cui all’art.73 DPR 309/90 (detenzione a fine di spaccio di cocaina),i1
Tribunale del riesame di Roma,con ordinanza in data 2I-5-20I3,confermava_il
provvedimento cautelare predetto,ribadendo l’acquisita gravità indiziarla
all’esito delle indagini di pg.,verbale arresto e perquisizione e sequestro
ed
concreto pericolo di recidivanza,non altrimenti adeguatamente tutala-
bile con diversa misura cautelare.
Avverso tale ordinanza il CENTRA ha proposto ricorso per cassazione,deducen-,
dopa mezzo del proprio difensore,a motivi del gravame l sostanzialmente ed in
sintesi:
I)Violazione dell’art.606 co.I” lett.c) ed e) in relazione -all’art .309
00.5″ e IO per omessa trasmissione di atti rulevan i segnatamente riferiti
alla nomina do difensore ed elezione di domicilio da parte delliindagato,con
conseguente persita di efficacia della mi ura in atto;
2)Violazione delrart.606 co.I” lett.b),c) ed e) , in relazione agli artt.2731
292 co.I” lett.c) e c)bis- co.3 ter,I25 co. 3 per totale insussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti contestati;
3)Violazione dell’art.606 co.I lett.c) ed e)in relazione agli artt.274,2759
292 co.I” lett.c) e c bis e co.3 ter,I25 co.3 cpp. per omessa l contraddittoria e manifesta incongruenza circa la motivazione quanto alle esigenàe’cautelari ed ai criteri di scelta della misura – cautelare.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti,dei quali quello sub I) è p peraltro,proposto in termini di assoluta irrilevanza sostanziale in relazione alla materia del decidere sottoposta all’esame del Tribunale capitolino,con relativa e manifesta “gratuità
propositiva” dell’invocata perdita di efficacia della misura in punto di
omessa trasmissione della documentazione segnalatapintuibilmente apprezzabile in vis meramente formake,peraltro deducibile in competente sede proces-
suale.
Del pari manifestamente infodati i motivi attinenti le doglianze in tema
di gravità indiziaria ed esigenze cautelari.
A prescindere da un prolisso tracciato espositivo,preminentemente in fatto,
delle argomentazioni asseritamente escludenti la destinazione allo spaccio
della sostanza ascrivibile alla detenzione dell’indagtato ed al ripetivo
quanto all’invocata configurabilità dell’attenuante di cui al co.5″ delle
richiamo a materia piuttosto attinente l’eventuale 1 giudizio di merito,anche
arta3 DPR cit.presta il fatto che l’impugnata ordinanza (cfr.fol1.2-3) si
è fatta correto e motivato carico di rappresentare l in via utilmente sintetica,gli elementi supportanti il quadro di gravità indiziaria nei confronti
dell’indagato in ordine all’accusa contestatagli.Le indagini di pg.e lo
esito delle relative operazioni di perquisizione e sequestropin uno alle
risultanze del verbale di arresto nella stessa sostanzialz flagranza di
reato,disegnano un tracciato univoco e coerente di gravità indiziariapinsieme all’altrettanto coerente ed univoca conclusione di logica esclusione
dl possèssó di’droga con destinazione a fini esclusivamente personali,bniche
avuto riguardo all’apportuno e motivato richiamo al dato ponderàle dello
stupefacente in sequeatro.
Del pari è a dirsi quanto alla motivata e corretta valutazione della propozionalità ed adeguatezza della misura cautelare ,in atto ai fini della
fattiva tutela delle altrettanto comprovate esigenze cautelari (cfr.foll.
3-4),con puntuale richiamo all’obiettiva gravità del fatto,con altrettanto
puntuale e motivato cenno alla negativa personalità e pericolosità sociale
dell’indagato,a supporto della coerente conseguenza della concretzza del
percolo di recidtvanza.
Alla stregua .delle considerazioni che przcedono va ribad*ta l’inammissibilità del gravame con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pggamento
delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della
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cassa delle ammende.
Così deciso in Romapil 5-11-2013