Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49067 del 05/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49067 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COFANO LEONARDO N. IL 30/05/1938
avverso l’ordinanza n. 11/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
14/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO
SERPICO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. E .SELVAGGI intese alla
inammissibilitè. del ricorse;

Uditi difensor Avv.; L .MUSA che insiste „riportandosi anche alla
proposta memoria difensiva dep. il 23-10-2013;

Data Udienza: 05/11/2013

-2—

RITENUTO in FATTO

e
CONSIDERATO in DIRITTO

Sulla domanda di estradizione del cittadino italiano COFANO LEONARDO avanzata dal Governo del Regno di Spagna per assicurarne la presenza nel procesper rispondere del reato di traffici di sostanze stupefacentiin merito a

so a mio carico innanzi all’Udienza provinciale di Alicantepsede di Biche
cui era stato tratto in arresto provvisorio a fini estradizionali il 26-9—

2012 ex art.95 Conv.ne Schengen,ratificata con L.388/93;la Corte di Appello
di Lecce,con sentenza in data I4-6-202 1 dichiarava la sussistenza delle

condizioni di legge supportanti detta richiesta di estradizione passiva,con

rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura degli arresti .
domiciliari in atto.
Avverso tale decisione il COPANO,a mezzo del proprio difensore,ha proposto
ricorso per cassazione sia in punto di reiezione della richiesta in tema

di libertà personale sia in merito alla dichiarata sussistenza delle condizioni per l’estradizione richiesta dallo Stato richiedente,denunciandopin
sintesi e sostanzialmente,la violazione di legge ed il difetto di motivazione quanto all’insussistenza delle condizioni legittimanti la reiezione

della richiesta in tema di status libertatis,stante l’ormai decorso termine
prescritto dall’art.I6 co.4 della Convenzione Europea di estradizione

del 12/1957 recepita in Italia con L.300/63 ,essendo intervenuto il termine
di prescrizione decennale del reato ascritto all’estradando e,quanto alla

decisione nel merito in punto di acc‘glimento della richiesta di estradizione,con denuncia di analoghi vizi di legittimità,ribadendo l’intervenuta prescrizione del reato e la condizione ostativa all’accoglimento della domanda
di estradizione,stante l’età di persona ultrasettantenne dell’ estradando
e le sue precarie condizioni di salute l ostative,in ogni caso,a qualsivoglia
compressione del suo status libertatis,costituzionalmente garantito e protetto.
Con memoria difensiva dep.ta il 23—I0-013,si è ribadita la denuncia dei vizi di legittimità anzidetti,sottolineando che il provvedimento di sospensio-

ne del reato risulta adottato dall’AG spagnola quando già tale prescrizione si era da tempo maturata.
Il ricorso è infondato e va rigettato,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Va richiesta la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.203 disp.
att.cpp.
attinente il suo status libertatis quanto alla legittimità dell’accogli-

Ed invero t i vizi denunciati dal ricorrenteptanto in merito alla misura
mento della richiesta di estradizione passiva avanzata dall’Autorità iberica,sono smentiti dalla corretta,puntuale,mogica e motivatw risposta offer-

ta dalla decisione della Corte territori-k.le leccese nell’impugnata sentenza.
In particolare la piena legittimità della misura attinente lo status libertatis trova conferma dalle argomentate deduzioni svolte ai fol1.6-7-8
a supporto delle ragioni escludenti l’invocata pregressa maturazione dei

termini prescrizionali del reato ascritto all’estradando,stante il compite
to in via utilmente interruttiva,di molteplici atti d’impulso procemduale,

come da univoche risultanze emergenti dalle informazioni suppletive pervenute all’AG richiedente,a supporto del fatto che il reato di cui all’accusa

verso il ricorrente non è prescritto nè per loShhatoitaliano per per quello ,
iberico.Da ecludere,pertanto,la fondatezza delle censure difensive al ri-

guardo anche in termini di tempestività della decisione impugnata rispetto
a detta causa estintiva del reato.

Del peri infohdata la denunciata indussistenza delle condizioni soggettive
supportanti la legittimità della decisione di estradizione,avuto riguardo
all’analitivancorretta,logica e motivata risposta offerta nella sentenza
impugnata (cfr.segnatamente fol1.7-8),con attento richiamo anche agli

aspetti attinenti l’età e condizioni di salute dell’estradando,fermo restando il principio di diritto utilmente segnalata dai giudici della Corte territoriale leccese secondo cui la valutazione demandata all’esame di detta
AG in subiecta materia concerne escluvivamente la verifica della possibilità dell’estradizione passiva,esulando dalle sue attribuzioni ogni valutazio
ne di opportunità,fermo restando che,come nel caso de quo,resta assorbente
id insindacabile la scelta politica del Ministero della Giustizia dello
Stato richiesto p anche in tema di status libertatis (cfr.fol.8 con puntuale
richiamo alla decisione in materia di questa Corte di legittimità Sez.VI,

-4—

13-11-2008 n.44441,0vidas e SS.UU. nr.41540/06 rv.2349I7).
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricotso è,pertanto l infondato e va rigettato con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.

RIGETTA il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.203 disp.att.cpp.
Così deciso in Roma l il 5-11-2013

IL CONSIGLIE

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