Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49062 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49062 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI CICCO ANTONIO N. IL 24/06/1966
avverso la sentenza n. 1751/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 03/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E .CES QUI
che ha concluso per 1′ inammiss ib ilità de l ricorso ;

Udito, per la p4fe civile, l’Avv
Udit i difens2r/Avv.

Data Udienza: 06/11/2013

-2RITENUTO in PATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO ,
Sull’appello proposto da DI CICCO ANTONIO avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila in data T5- 1 -20I0 che lo aveva dichiarato colpevole del
reati di resistenza a p.u.,ingiurie aggravate e rifiuto di declinare le
to alla pena di anni uno e gg.I0 di reclusione ,con risarcimento danni

generalità e che,unificati detti reati in continuazioneplo aveva condannaalla costituita p.c.,la Corte di Appello di L’Aquila,con sentenza in data
1-6- 90II,confermava il giudizio di I” grado,con aggravio di ulteriori
spese in favore della p.c.

Avverso detta sentenza il DI CICCO ha personalmente proposto ricorso per
cassazione,deducendo a relativi motivi di gravame:
I) Violazione dell’art.606 lett.e) cpp. in relazione all’art.III della

Costituzione per mancanza o illogicità della motivazione relativamente alla
mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena,alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed all’entità della

pena in concreto inflitta,in uno a quella del risarcimento danni alla par-

te civile:

2)Violazione dell’art.606 lett.e) cpp. e III Cost.ne per mancanza ed illogicità della motivazione in punto di difetto di compròvata sussistenza

dell’elemento psicologico dei reati contestati,cob ingiustificata preva-

lenza probatori-argomentativa alle dichiarazioni della parte civile é trascurata risposta alle molteplici controdeduzioni difensive al riguardo.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per, manifesta infondatezza dei moti-

vi addotti p ripetutamente invadebti la sfera del fatto.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed a quello della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= in
favore della cassa delle ammende.
Ed invero,contrariamente alle controdeduzioni difehsive,ripetutamente attinenti una diversa valutazione in punto di mero fatto dell’intera vicenda
accusatoria,i giudici di merito hanno correttamente,logicamente e motivatamente sottolineato le ragioni supportanti la prova della colpevolezza del
l’imputatopindiscusso alitore dei fatti contestatigli can relativa consepe-

volezza degli stessi.
In particolare ,come sostanzialmente emerge dall’impugnata sentenza,
anoorchè in termini di essenziale quanto corretta sinteticità,l’attribuzione delle condotte criminose contestate ,puntualmente verificata per
ciascuna di esse,è motivatamente rappresentata dalla Corte aquilana
(cfr.fol.2-3) a supporto , della comprovata sussistenza degli elementi costitutivi di detti reatt,tanto in punto di loro oggettiva materialità,quanto

in tema di consapevole e volontaria attuazione da parte del ricorrente.
Del pari motivata e corretta la denegata concessione delle attenuanti gene.
riche e le ragioni della misura del trattamento sanzionatorio,fermo restan
do che,in ogni caso,trattasi di materia riservata al potere discrezionale

del giudice di merito,come tale,insindacabire in questa sede se,come nel-

la specie,sufficientemente motivato (cfr.fol.3 cit.),in uno alla comprovat,
inconcedibilità della pena sospesa per i negativi precedenti penali.

La censura attinente l’èntità del ‘rlàarcimento danni sfugge alla’ricbrri=”
bilità in questa sede,a prescindere dai Caratteri di aelsoluta gatìeìricità
della doglianza e fermo restando il carattere di valutazione equitativa

della materia in relazione alla motivata rappresentazione del fatto e delle relative conseguenze.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento

delle spese processuali e della somma di Euro VILLE/00= in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,i1 6-11-2013

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