Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49061 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49061 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASCALI FRANCESCO N. IL 14/10/1952
avverso la sentenza n. 247/2011 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 07/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E . CE S QUI
che ha concluso per
inammissibilità del ricorso;

Udito, per 1W/arte civile, l’Avv
Uditi difensoplOvv.

Data Udienza: 06/11/2013

-2—
RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO

Sull’appello proposto da MASCALI FRACESCO avverso la sentenza del Tribunale
monocratico di Enna in data 28-6-2010 che lo aveva dichiarato colpevole del
reato di resistenza aggravata a p.u. ex artt.337 e 61 n.2 cp.,condannandolo,

con la conte ta recidiva reiterata,alla pena di mesi nove e gg.tre di reclusione,la Corte di Appello di Caltanissetta,con sentenza in data 7-02-2012,
in parziale riforma della decisione di I” grado,concedeva all’imputato le
invocate attenuanti generiche e,per l’effetto t riduceva la pena a mesi sei
di reclusione ,confermando nel resto.

Avverso tale sentenza il MASCALI ha proposto ricorso per cassazione,deducendo a motivi del gravame,a mezzo del proprio difensore,la violazione dello

art.606 lett.e) cpp. per mancanza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione in punto di configurabilità del reato contestatopin difetto di compri
vati elementi costitutivi di questopa cominciare dalla conoscenza della ragii
ne del controllo da parte dei verbalizzanti con la conseguente perquisizine
personale,di cui l peraltro l il ricorrente non aveva alcuna ragione di temerne
eventuali conseguenze,fermo restando che la condotta degli operanti si era

conseguentemente realizzata in permini’di ipotizzabilità della esimente di

cui all’art.4 DLG n.288/944,di cui ne ricorrevano tutte le condizioni oggettive e soggettive l almeno a livello di percettibilità putativa da parte del
ricorrehte,nei cui confronti si erapin ogni caso,immotivatamente rigettata
la richiesta sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti.Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

e

della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= in fa—

vare della cassa delle ammende.
Ed invero,i giudici di merito,con puntuale e motivato richiamo allo sviluppo
modale deli’intra vicenda in relazione alla condotta dell’imputato ed a quella dei verbalizzanti,hanno luntuaimente disegnato i caratteri costitutivi de:
reato ascritto al MASCALI,co precisazione delle ragini supportanti la idoneità diretta ed indiretta (azioni di voluto autolesionismo)idohne ad ostacolare apprez/abilmmente l’atto del p.u. lerrittimamente in esecuzione fattua-

le l avuto riguardo al contegno dell’imputato giustificante la decisione
di procedere: a perquisizione personale nei di lui confronti.
Del resto l la motivata verifica dei presupposti legittimanti l’Intervento
dei CC. è espressa in termini di ragionevole esautività dai giudicdi di

ME

rito di I ^ e 2″ grado (cfr.fol.2-3 sentenza di I” grado e fol1.1-2- 1
sentenza di’appello)in cui è dato cogliere anche le motivate ragioni della

inipotizzabilità dell’invocata esimente (cfr.segnatamente fol.4 sentenza

impugnata),in difetto delle condizioni oggettive e soggètive legittimanti
detta fattispecie,in termini di accertata erbitràrietà dell’atto posto in
essere dai cc.,pacifica essendo l’escludibilità,anche logica,che l’operato dei verbalizzanti fosse dettato da meri ed ingiustificati fini di vessazione e sopraffazione personale in danno dell’imputato.
Del pari motivata e corretta è la risposta alla ragione di reiezione

dell’istanza di sostituzione della pena ,stante il richiamo(fol.5)ai negpt
yi precedenti penali del_mASCALI,fermo restando il principio di diritto

che la materia de qua è riservata al potere discrezionale del giudice di

merito,come tale,insindacabile in questa sede di legittimità se,come nella specie,sufficientemente motivato.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/O0= in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma,i1 6—TT-20D
IL P

SIDE\N251U

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