Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49060 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49060 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GHERLANI MARTINA N. IL 31/05/1971
avverso la sentenza n. 379/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
11/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Do tt. E . CESQU I
che ha concluso per 1 ‘ inammissibilità del ricorso;

Udito, per la parte ci)9e, l’Avv
Uditi difensor Avv. C . MONA I che insiste;

Data Udienza: 06/11/2013

RITENUTO in FATTO

e
CONSIDERATO in DIRITTO

In accoglimento dell’appello del PG presso la Corte di Appello di Trieste
avverso la sentenza del Tribunale di Udine sez.ne dist.ta di Palmanova in
data 14-4-2009 che aveva dichiarato GHERLANI MARTINA colpzvole del reato

di cui all’art.337 cp. v condannandolapcon le attenuanti generiche v alla pena
di mesi quattro di reclusione v la Corte di Appello di Trieste,con sentenza

in data II-4-20I2priconosciuta la continuazione nel reato contestato v aumentava la pena inflitta di giorni dieci di reclusione v cor conferma delle residue
statuizioni.

Avverso detta sentenza ;a GHERLANI ha proposto ricorso per cassazione v deducendo a motivi del gravame v a mezzo del proprio difensore:

a)Violazione dell’art.606 lett.c) in relazione agli artt.52I e 517 cpp. e

81 cpv.cp.,per illegittima contestazione della continuazione v affatto risultan-

te dai terffiini anche lessicali del capo di imputazione (con riferimento al
solo “personale della Questura”,nè giammai contestata all’imputata in – via

almeno suppletiva,non ricorr ndo p pertanto v anche in termini di sostabzualità
dell’accusa v i presupposti per legittimamente ritenere la sussistenza della
continuazione;
b)Violazione dell’art.606 lett.c) in relazione all’art.597 c9.5″ cpp.per

ingistificata omissione di concessione del beneficio della sospensione condi-

zionale della pena v pur ricorrendone i presuppposti oggettivi e soggettivi;

c) Violazione dell’art.606 lett.c) ed e) cpp. in relazione all’art.III coSI
della Costituzione per mancata concessione del

beneficio della pena sospe-

sa con relativa omissione di motivazione al riguardo.
Il motivo sub I) è fondato e va accolto,con conseguente annullamento senza
rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente alla continuazione del reato
che va,pertanto v esclusa l cen_eliminazione della pena di giorni dieci di reclusione,applicata in aumento a quella inflitta con la sentenza di I”

grado.

Ed invero v come esattamente dedotto dalla difesa v gli estremi essenziali v almeno in punto di logica—giuridica v dei caratteri del fatto legittimanti
quelli tipicizzanti il reato continuato v non sono evincibili nemmeno dal te-.

nore letterale del capo di imputazione che si riferisce unicamente e per
ben due volte al solo “personale della Questura di Udinenei cui confronti
si era riferita la condotta dell’imputata,senza alcun cenno a pluralità o
meno di agenti operanti nemmeno in via indiretta o presuntiva,se non con un
ulteriore cenno al “posto temporaneo di Lignano Sabbiadoreriferito a
detto personale.Se,dunque,ogni contestazione in termini di configurabilità
di ipotesi continuata del reato emerge dall’imputazione,altrettanto evidente che,a1 riguardopalcuna rituale e tempestiva contestazione suppletiva
di merito di I” e 2″ grado.Di qui l’assoluta improponibilità di tale

della detta continuazione risulta essere stata fatte &n sede di giudizio

circostanza che,peraltro,prevede anche il vaglio dei caratteri di medesimeD
za del disegno criminoso in punto di esecuzione del fattopaspetto questo de:
tutto”bypassato”con l’impugnata sentenza.

Quanto ai motivi sub b) e c),i1 beneficio della pena sospesa non risulta
affatto richiesto dall’imputata,nè in I” nè in 2″ grado e tale aspetto

pub giustificare la mancata risposta della sentenza della Corte territoriall
triestina ,fermo restando che il richiamo al disposto dell’art.597 co.5″

cpp.,fatto dalla difesa,conferisce al giudice procedente la mera “facoltà”e
non certo l'”obbligo” di concessione di tale beneficiopil che avrebbe impos’
una motivata ragione di eventuale reiezione di detta concessione.
Pertanto il ricorso in esame va-per il resto-rigettato.
P.Q.M.

ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione
del reato ed elimina la relativa pena di giorni dieci di reclusione.
RIGETTA nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma,i1 6-11-2013
IL 7S5 IDEUI.,///

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