Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49059 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49059 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRECCH STELLARIO N. IL 05/06/1955
avverso la sentenza n. 711/2009 CORTE APPELLO di MESSINA, del
25/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 giugno 2014 la Corte di appello di Messina ha
confermato la sentenza emessa in data 11 febbraio 2009 dal Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale della sede, con la quale Grecch
Stellario, all’esito di giudizio abbreviato, era stato condannato, con le
circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva
specifica reiterata nel quinquennio, alla pena di mesi otto di reclusione.

secondo comma, legge n. 1423 del 1956, perché, sottoposto alla misura
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno,
aveva violato la prescrizione di presentarsi all’autorità di polizia, preposta al
controllo, tra le ore 18 e le ore 19 del 20 dicembre 2007, in Messina.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Grecch tramite il difensore il quale deduce due motivi.
1.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre
norme giuridiche: la fattispecie contestata avrebbe dovuto essere
qualificata ai sensi del comma 1 dell’art. 9 legge n. 1423 del 1956 e, quindi,
come reato contravvenzionale, avendo l’imputato violato non l’obbligo di
soggiorno bensì la sola prescrizione di presentarsi, entro una determinata
fascia oraria, all’autorità di polizia.
1.2. Vizio della motivazione nel triplice profilo previsto dall’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: la Corte di appello avrebbe confermato
la responsabilità dell’imputato senza procedere all’esame del coimputato
(rectius: accompagnatore del Grecch in occasione del controllo di polizia
presso il casello autostradale di Tremestieri), ritenuto invece necessario
dalla difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Contrariamente alla tesi sostenuta dal ricorrente, a seguito della
sostituzione del comma 2 dell’art. 9 legge n. 1423 del 1956 dall’art. 14 d.l.
27/07/2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio
2005, n. 155, in vigore dal 28 luglio 2005, e, dunque, applicabile al fatto
contestato nel presente processo, commesso il 20 dicembre 2007, nel caso
di sottoposizione di una persona alla misura della sorveglianza speciale con
1

Il Grecch è stato riconosciuto responsabile del delitto previsto dall’art. 9,

obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, qualsiasi violazione delle
prescrizioni della misura, ancorché non congiunta all’inosservanza
dell’obbligo di soggiorno, configura il delitto previsto dall’art. 9, comma 2,
legge n. 1423 del 1956, correttamente contestato e ritenuto nella
fattispecie, e non già la contravvenzione prevista dall’art. 9, comma 1, della
stessa legge, come da costante giurisprudenza di questa Corte (conformi:
Sez. 1 n. 47766 del 6/11/2008, dep. 23/12/2008, Lungari, Rv. 242748;
Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, dep. 25/02/2009, Iuorio, Rv. 242975).

infondato.
Esso non spiega la rilevanza decisiva dell’esame di Arena Francesco, alla
guida dell’autovettura Nissan Yaris sulla quale viaggiava l’imputato, non
presentatosi al controllo di polizia, considerato che la sentenza ha
ragionevolmente confutato la versione difensiva di un passaggio occasionale
ricevuto dal Grecch, rimasto in panne con la propria autovettura, da parte
dell’Arena, poiché la direzione di marcia del veicolo era incompatibile con la
tesi che l’imputato fosse diretto proprio all’ufficio di polizia per sottoporsi a
controllo quando si era verificato il guasto della sua autovettura, peraltro
neppure dimostrato.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare, tra il minimo ed il massimo previsti, in euro
mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 20/05/2015.

1.2. Il secondo motivo è generico e, comunque, manifestamente

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