Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49058 del 06/11/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 49058 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: SERPICO FRANCESCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PUZZANGHERA EMANUELE N. IL 13/03/1981
avverso la sentenza n. 887/2009 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 03/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E • CES QUI
che ha concluso per l inammissib il ità. del ricorso ;

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avvld . IORMANT I che insiste;

Data Udienza: 06/11/2013

RITENUTO in FATTO
e
CONSIDERATO in DIRITTO

Sull’appello proposto da PUZZANGHERA EMANUELE avverso la sentenza del
Tribunale di Caltanissetta in comp.ne monocratica in data 13-5-2009 che,
di resistenza a p.u.,con la recidiva reiterata specifica infraquing.le e

all’esito di giudizio abbreviato,lo aveva dichiarato colpevole del reato
che lo aveva condannato alla pena di mesi dieci di reclusionepla Corte di
Appello di Caltanissetta,con sentenza in data 3-5-2012,confermaca la decisione di I” grado,ribadendo la comprovata responsabilità dell’imputato
in ordine al reato ascrittogli e la corretta determinazione della misura
del trattamento sanzionatorio.
Avverso tale sentenza il predetto imputato ha proposto ricorso per cassazione l deducendo a motivi del gravame,a mezzo del proprio difensore;

I) Violazione dell’att.606 lett.b) ed e) cpp. per manifesta contradditto-

rietà ed illogicità della motivazione rispetto alle risultanze prócessuali,
in difetto di compróvata sussistenza degli elementi costitutivi del reato,
non integrando la condotta contestata la consapevole valenza accusatoria
dell’imputazione di resistenza a p.u.,difettandone la stessa oggettività;

2)Violazione dell’at.606 lett.b)ed e) cpp. per inosservanza ed erronea applicazione della legge e per mancanza o manifesta illogicità della motiva-

zione in punto di trattamento sanzionatorio,determinato in germini immotivatamente superiori ai minimi edittali e tracurata concessione dell’invocate
attenuanti generiche.
Il ricorso va dichiarato inammissibileper manifesta infohdatezza dei motivi addotti.Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= in
favore della cassa delle ammende.
Ed invero,quanto al motivo sub I),a prescindere da non isolati richiami in
punto di mero fatto e l come tali,imptoponibili in questa sede di legittimità,
resta il fatto che i giudici di merito e segnatamente quelli della Corte
terrotoriale nissena hanno motivatamenteppuntualmente e logicamento apprzzato gli aspetti modali dell’intera vicenda,con i relativi riflessi penalT–

mente rilevanti in merito alla configurabilità degli elementi costitutivi
del delitto conteatato.
Al riguardo,come risulta dalla motivata risposta offerta nell’impugnata sen.
tebza r la Corte nissena si è fatta carico di rappresentare le ragioni della
piena idinoeità,anche materiale,della comprovata condorta attribuibile al
ricorrentenquale espressiine gduridicamebte apprezzabile di oggettiva resistebza all’operata dei componenti la Volante dell questura della città

nissena ne l’esercizio ed a causa delle loro legittime funzioni,avuto ri-

guardo alle crcostanze di tempo,di fatto e di luogo (cfr.fol1.3-4 sentenza
impugnata).

L’efficienza causale della consapevole condotta contestata al ricorrente

è comprovatamente risultata idonea all’opposizione concretamene apprezza-

bile all’atto di ufficio degli agenti,con conseguente cgmpromissione dello

esito positivo dell’intervento di tali agenti nei confronti dell’ignoto ind
viduo,potutosi dare alla fuga anche e sostanzialmente grazie alla contesta
condotta comprovatamente attribuibile al ricorrente.

Di qui la piena configurabilità degli elementi costitutivi del reato contestato t invadendo ipotesi di mero tuzionismo argomentativo il doverso assunto difensivo di cui al motvo sub I) in esame.

Del pari manifestamente infondato il motivo sub 2),posto che la misura del

trattamento sanzionatorio è riservata al potere discrezionale del giudice d,
mrrito,come talepinsindacabile in questa sede di legittimità se,come nella

specie,adeguatamente e correttamente motivato in puno di logica valutazione

dell’oggettiva gravità del fatto e della negativa personalità dell’imputato
gravato da recidiva di masimo spessore,a supporto delrinconcedibilità anch(
delle invocate attenuanti generiche (cfr.fol.4).
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento del-

le spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,i1 6-11-2013
IL PRE IDEN

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