Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49057 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49057 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLASSAI SALVATORE N. IL 27/05/1958
avverso la sentenza n. 1985/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
20/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 giugno 2014 la Corte di appello di Catania ha
confermato la sentenza emessa 1’11 gennaio 2012 dal Tribunale di Siracusa,
con la quale Bellassai Salvatore era stato condannato alla pena di anni due
di reclusione ed euro quattrocento di multa, con il beneficio della
sospensione condizionale della pena, per aver ceduto a Raddusa Santo una
pistola marca Bernardelli, calibro 7,65, avente numero di matricola 148826;

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Bellassai
tramite il difensore che deduce due motivi.
2.1. Inosservanza dell’art. 603 cod. proc. pen. per omessa disposizione
di perizia sull’efficienza dell’arma.
2.2. Violazione delle regole di valutazione della prova con riguardo alla
ritenuta cessione dell’arma da parte del Bellassai al Raddusa, fondata solo
sulle dichiarazioni di quest’ultimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
E’ principio giurisprudenziale quello secondo cui la mancata rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale nel giudizio d’appello può costituire violazione
dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. solo nel caso di prove
sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (art. 603, comma
2, cod. proc. pen.), mentre negli altri casi può essere prospettato il vizio di
motivazione previsto dalla lett. e) del medesimo art. 606 (Sez. 5, n. 34643
del 08/05/2008, De Carlo, Rv. 240995).
Nel caso di specie il preteso vizio è palesemente insussistente, poiché il
giudici di merito hanno adeguatamente motivato le ragioni per cui l’arma
sequestrata, costruita nel 1982 e, quindi, non particolarmente vetusta, non
potesse considerarsi un cimelio e ritenersi assolutamente inefficiente,
correttamente distinguendo tra il contingente non funzionamento o mal
funzionamento dell’arma, tuttavia potenzialmente atta all’uso, e la sua
assoluta inidoneità a fungere da strumento di offesa, coerentemente
esclusa.
1.2. Generico e, comunque, manifestamente infondato è il secondo
motivo di ricorso.
1

in Siracusa in epoca immediatamente antecedente il 27 giugno 2005.

La Corte territoriale ha, infatti, apprezzato come attendibile la versione
del Raddusa di aver ricevuto l’arma dall’imputato e inverosimile la tesi di
quest’ultimo che, pur senza averne mai denunciato il furto, aveva affermato
di non averla più vista da sette anni.
Ad avviso della Corte, senza la cessione anche temporanea dell’arma dal
Bellassai al Raddusa, non si spiegherebbe come la pistola, di sicura
proprietà dell’imputato cui risultava intestata, fosse pervenuta nel possesso
del Raddusa, al quale fu sequestrata insieme ad altri oggetti illecitamente

materiale fotografico, provento di furto in danno della società sportiva,
“Orizzonte Catania7; un paletta in dotazione al personale della Provincia di
Catania; un grosso coltello a serramanico e una cartuccia per pistola,
calibro 44, Magnum).
Con tale motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a
denunciare un vizio motivazionale che, come emerge da quanto sopra
illustrato, è palesemente insussistente.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare, tra il minimo ed il massimo previsti, in euro
mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 20/05/2015.

detenuti (grammi 11,70 di cocaina, un carnet di assegni in bianco e

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