Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49056 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49056 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEPICELLI VINCENZO N. IL 10/12/1977
avverso la sentenza n. 93/2014 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 marzo 2014 la Corte di appello di Genova, in
parziale riforma della sentenza del 13 luglio 2012, emessa dal Tribunale
della sede, accogliendo l’appello del pubblico ministero, ha aumentato da
sei ad otto mesi di arresto la pena inflitta a Pepicelli Vincenzo, imputato
della contravvenzione di cui all’art. 9, comma primo, legge n. 1423 del
1956, perché, sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza,

abitazione, in Genova, alle ore 22,45 del 22 gennaio 2010.
Nel resto la sentenza del Tribunale, appellata anche dall’imputato, è
stata confermata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Pepicelli, il quale, con unico
motivo, denuncia il vizio di motivazione in tema di entità della pena il cui
aumento sarebbe stato giustificato in modo solo apparente con l’utilizzo di
frasi di “stile”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo
dedotto.
Premesso che l’aumento di pena è stato giustificato dalla Corte
territoriale con la ritenuta elevata pericolosità sociale dell’imputato, più
volte condannato anche per fatti gravi (rapina), nonostante la giovane età;
mentre la recidiva pluriqualificata erroneamente contestata, trattandosi di
contravvenzione, risulta espressamente esclusa già nella sentenza di primo
grado, sul punto confermata, la censura proposta dal ricorrente denuncia un
vizio motivazionale, quoad poenam, palesemente insussistente, avendo la
Corte di merito dato completa e coerente motivazione della decisione
adottata.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza
impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
1

non rincasava entro le ore 21, risultando arbitrariamente assente nella sua

ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.

Così deciso il 20/05/2015.

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