Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49055 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49055 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
YANG LAIBIN N. IL 29/06/1987
ZHANG RENMENG N. IL 06/06/1991
avverso la sentenza n. 2694/2013 TRIBUNALE di FIRENZE, del
19/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 20/11/2013

osserva

Per questi motivi
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e lo YANG al pagamento della
somma di C 1.000,00 e lo ZHANG al pagamento della somma di C1500,00
(millecinquecento/00) a favore della Cassa delle Am
de .
Così deciso in Roma all’udienza camerale del 20
e re 2013.

1. Gli imputati ZHANGWNMENG e YANG LAIBIN ricorrono per cassazione
contro la sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata,
deducendo ognuno di essi carenza di motivazione in ordine alla determinazione
della pena che appare sproporzionata rispetto ai referenti dell’art. 133 c.p. con
riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
2. I ricorsi sono inammissibili
Per quanto riguarda il ricorrente YANG LAIBIN Eè stata acquisita la
dichiarazione di rinuncia al ricorso; pertanto ai sensi del combinato disposto degli
artt. 589 e 591 lett. d) c.p.p.. il ricorso va dichiarato inammissibile.
Per quanto riguarda il ricorso di ZHANG ENMENG esso è inammissibile ex
articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi manifestamente
infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono privi
del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della
doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U.
27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti
(la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto,
l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità
della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la
efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba
essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato
accordo, proporre questioni in ordine alla quantificazione della pena a meno che la
stessa non risulti essere illegale, cioè non prevista dalla legge, circostanza questa
non dedotta per il caso di specie.
La pena – come si è detto – è stata applicata nella misura richiesta e la
valutazione in ordine alla congruità della medesima risulta effettuata, con la
declaratoria della correttezza della qualificazione del fatto.
Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna der -riter-Fenti al
pagamento delle spese del procedimento e dello YANG al pagamento della somma
di C 1.000,00 e dello ZHANG al pagamento della somma di C1500,00
(millecinquecento/00) a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo
ragioni di esonero.

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