Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49055 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49055 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALBINO ANTONIO N. IL 15/08/1973
avverso la sentenza n. 7967/2009 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA,
del 22/05/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO

1. Albino Antonio, condannato in via definitiva a seguito di rigetto del
suo ricorso con sentenza di questa Corte di cassazione emessa il 22 maggio
2009 e depositata il 28 luglio 2009, ha chiesto, con atto trasmesso
dall’ufficio matricola il 6 novembre 2014, la dichiarazione di inefficacia della
custodia cautelare per scadenza dei termini massimi di durata, assumendo

2. Si tratta di richiesta palesemente inammissibile attesa l’irrevocabilità
della sentenza di condanna; essa neppure integra un ricorso per cassazione
straordinario che sarebbe comunque tardivo, risalendo il deposito della
sentenza della Corte di cassazione che ha reso definitiva la condanna
dell’Albino al 28 luglio 2009.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro
cinquecento, considerato che il ricorso è stato personalmente proposto
dall’interessato privo di conoscenze tecnico-giuridiche.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro
alla cassa delle ammende.
Così deciso il 20/05/2015.

la violazione dell’art. 306 cod. proc. pen. nel giudizio come sopra subito.

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