Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49054 del 20/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49054 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAADI BOUAZZA N. IL 12/07/1963
avverso la sentenza n. 4927/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
25/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Ly’y

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 25 febbraio 2014 la Corte di appello di
Genova ha confermato la sentenza del Tribunale della sede, in data 23
ottobre 2012, con la quale Saadi Bouazza era stato condannato alla pena di
diciotto mesi di arresto per porto di un coltello a serramanico, con lama di
sette centimetri e dispositivo di blocco di essa (art. 699, secondo comma,

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Saadi tramite il difensore, il quale deduce vizio della motivazione con
riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti genericheZ,

oli& ai..trAwbuo. MILA.

Ato*- •

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è manifestamente infondato, poiché la sentenza

compiutamente motiva il non riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche, richiamando i precedenti penali dell’imputato, più volte
condannato per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico
ufficiale, e non attribuendo particolare rilievo positivo al comportamento
dello stesso al momento dell’accertamento del fatto, poiché il Saadi si limitò
ad indicare agli inquirenti la sua auto dove fu rinvenuto il coltello.
Va aggiunto che la recidiva specifica reiterata, pur erroneamente
contestata in relazione al reato contravvenzionale contestato, non ha avuto
alcuna incidenza sull’entità della pena, che, come precisato in sentenza, è
stata applicata nel minimo edittale.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

1

cod. proc. pen.); commesso in Genova il 12 luglio 2011.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONc
Sezione VII Penale

02S A5

ORDINANZA N 4
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.

Così deciso il 20/05/2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA