Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49053 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49053 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARADONNA ANTONIO N. IL 13/01/1978
avverso la sentenza n. 357/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
09/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 9 aprile 2014 la Corte di appello di Bari
ha confermato la sentenza del Tribunale della sede, in data 19 giugno 2008,
con la quale Caradonna Antonio era stato condannato, all’esito di giudizio
abbreviato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla
contestata recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione perché, sottoposto
alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza,

telefono cellulare, in possesso del quale era stato sorpreso, in Bari, il 9
novembre 2006.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Caradonna tramite il difensore, il quale denuncia violazione di legge e vizio
della motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è puramente assertivo, poiché si risolve nella mera
enunciazione della pretesa violazione delle norme in tema di motivazione e
di verifica della ricorrenza di cause di non punibilità, senza neppure
richiamare il contenuto della sentenza impugnata.
Il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere
nella necessità di porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i
punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce
al concetto stesso di “motivo” di impugnazione l’individuazione di questi
punti ai quali la censura si riferisce (Cass., Sez. IV, 6 aprile 2004, rv.
228926). Si tratta di un requisito espressione di un’esigenza di portata
generale, che implica, a carico della parte, non solamente l’onere di dedurre
le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della
decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli
elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il
proprio sindacato (Cass., Sez. IV, 19 febbraio 2003, rv. 224659; Cass., Sez.
IV, 1 aprile 2004, rv. 228586).
Discende l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b), e 581, lett.
c), cod. proc. pen.

1

con obbligo di soggiorno, aveva violato la prescrizione di non detenere un

2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza
impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la
condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una

massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 20/05/2015.

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il

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