Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49052 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49052 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BISCEGLIA ANTONIO N. IL 13/07/1981
avverso la sentenza n. 1412/2014 CORTE APPELLO di BARI, del
20/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 20 giugno 2014 la Corte di appello di Bari ha
confermato la sentenza del Tribunale della sede in data 3 ottobre 2013, con
la quale Bisceglia Antonio era stato condannato alla pena di anni due e
mesi otto di reclusione ed euro 4.000 di multa per detenzione e porto di una
pistola da guerra HS, calibro 9×19 (NATO), con numero di matricola e
munita di caricatore contenente quindici cartucce inesplose dello stesso

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Bisceglia personalmente, il quale denuncia il vizio di motivazione per
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AttuoCONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico, esaurendosi nella richiesta
di assoluzione dell’imputato, senza confrontarsi minimamente con la
motivazione della sentenza impugnata e, addirittura, richiamando elementi
(effettivo possesso di un ciclomotore e attenuanti generiche riconosciute dal
primo giudice) del tutto estranei al contenuto della sentenza impugnata,
che adeguatamente e coerentemente motiva sia la confermata
responsabilità (il Bisceglia fu sorpreso sulla pubblica via in possesso di un
borsello nel quale era custodita l’arma illegalmente detenuta), sia l’entità
del trattamento sanzionatorio calcolato in valori prossimi al minimo edittale.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

calibro; in Bitonto il 21 giugno 2013.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale

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ORDINANZA N3!• 8
Così deciso il 20 maggio 2015.

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