Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49051 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49051 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTELLA ROSARIO N. IL 10/11/1972
avverso la sentenza n. 18103/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 marzo 2014 la Corte di appello di Napoli ha
confermato la sentenza del Tribunale della sede in data 13 giugno 2013,
con la quale Montella Rosario era stato condannato alla pena di anni sei e
mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa, con la contestata recidiva
reiterata, specifica e infraquinquennale, per detenzione e porto di una
pistola Beretta, calibro 9 x 21, arma comune da sparo con matricola abrasa,

10 novembre 2012

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
Montella tramite il difensore di fiducia, il quale denuncia violazione di legge
e vizio della motivazione, perché la Corte, nella valutazione operata a
norma dell’art. 133 cod. pen., non avrebbe tenuto conto del comportamento
processuale dell’imputato, il quale aveva ammesso tutti gli addebiti e
consentito l’acquisizione di tutti gli atti di indagine.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico, esaurendosi nella richiesta
di applicazione di una diminuzione della pena, senza confrontarsi con la
motivazione della sentenza impugnata che, in modo adeguato e coerente,
richiamando la condotta tenuta dall’imputato, il quale, impugnando la
pistola, aveva cercato di intimorire i verbalizzanti che lo avevano sorpreso
in possesso dell’arma, cercando di farsi largo per fuggire, dà conto della
ragione delle negate circostanze attenuanti generiche e del mancato
mitigamento della pena, aggiungendo che la contestata recidiva reiterata
qualificata imponeva l’aumento per la continuazione previsto dall’art. 81,
comma 4, cod. pen., in relazione al reato satellite di detenzione e porto di
arma clandestina.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.
1

/

e ricettazione della medesima pistola; fatti commessi e accertati in Napoli il

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
t

ORDINANZA

q/251 /01 5

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Così deciso il 20/05/2015.

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