Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49050 del 20/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49050 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DER NDIOGOU N. IL 10/01/1966
avverso la sentenza n. 42/2012 GIUDICE DI PACE di CASERTA, del
29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Giudice di pace di Caserta ha condannato Der Ndiogou, cittadino del
Senegal, alla pena di euro cinquemila di ammenda per il reato di illecito
ingresso e trattenimento nel territorio dello Stato, come accertato in Caserta il
23 settembre 2011.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello, convertito
in ricorso per cassazione, l’imputato tramite il suo difensore, avvocato Diana

formula piena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché presentato da difensore il quale non è
abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori.
Sussiste, dunque, la violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a
nulla rilevando che l’impugnazione sia stata impropriamente proposta come
appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui
all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di
derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi
di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci,
Rv. 228119).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 20/05/2015.

Tammaro del foro di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo l’assoluzione con

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA