Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49049 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49049 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZGHEREA STEFAN N. IL 03/02/1960
avverso la sentenza n. 261/2014 TRIBUNALE di VERONA, del
05/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

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Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Verona in composizione monocratica, con sentenza del 5
febbraio 2014, ha condannato Zgherea Stefan, con le circostanze attenuanti
generiche, alla pena di euro mille di ammenda per il reato di porto ingiustificato
di coltello, commesso in Verona il 23 dicembre 2009.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello, convertito
in ricorso per cassazione, il Zgherea tramite il suo difensore, avvocato Veronica

motivazione circa l’elemento soggettivo del reato e l’erronea applicazione
dell’art. 133 cod. pen. per eccessività della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché presentato da difensore il quale non è
abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori.
Sussiste, dunque, la violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a
nulla rilevando che l’impugnazione sia stata impropriamente proposta come
appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui
all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di
derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi
di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci,
Rv. 228119).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
pare congruo determinare in euro mille.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 20/05/2015.

Benedetti Vallenari del foro di Verona, la quale ha dedotto l’assenza di

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