Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49048 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49048 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ARTUS TEODORO N. IL 28/08/1954
avverso la sentenza n. 3410/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
05/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 20/11/2013

Osserva
ARTUS TEODORO ricorre per cassazione avverso la sentenza, in epigrafe
indicata, della Corte d’appello di Venezia di conferma della sentenza di condanna
emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Belluno il 26.09.2011 in ordine ai reati
di cui all’art. 186, co. 7 0 del C.d.S. (capo a), di cui all’ad 186, 2° comma del
C.d.S (capo b) e del reato di cui all’art. 651 cod. pen..
Si denuncia a) vizio di motivazione non essendo possibile quantificare lo
stato di ebbrezza essendosi basata la relativa valutazione solo su dati
sintomatici, per cui va ravvisata l’ipotesi di cui alla lett. a) del secondo comma
dell’ad 186 del C.d.S., punita solo in via amministrativa;b)violazione di legge per
essere stata immotivatamente rigettata la richiesta di sostituzione della pena con
il lavoro di pubblica utilità.
I motivi esposti sono manifestamente infondati sicché va dichiarata la
inammissibilità del ricorso.
Il primo motivo non è stato oggetto derl gravame di merito per cui non può
essere esaminato in questa sede.
Relativamente al secondo motivo si rammenta che non v’è alcun obbligo del
giudice di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità, per il caso di specie,
a parte il fatto che, ancorché non contestata, emerge l’aggravante dell’incidente
stradale ostativa alla applicazione dell’istituto del lavoro di pubblica utilità, la
Corte d’appello ha esposto el ragioni per cui il ricorrente non fosse meritevole
della sostituzione della pena in ragione dei suoi reiterati precedenti penali
specifici e per la gravità del fatto contestato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma all’udienza camerale del 20 novembre 2013.

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