Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49047 del 20/11/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49047 Anno 2013
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALA MIRKO N. IL 07/11/1984
avverso la sentenza n. 2546/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D’ISA;

Data Udienza: 20/11/2013

Osserva
SALA MIRKO ricorre per cassazione avverso la sentenza, in epigrafe
indicata, della Corte d’appello di Brescia di conferma della sentenza di condanna
emessa nei suoi confronti dal locale Tribunale il 20.04.2011 in ordine al reato di
cui all’art. 186, 2° comma lett. b) del C.d.S..
Si denuncia violazione di legge esponendo che non è stato dato tempestivo
avviso al ricorrente di nominare un difensore di fiducia prima di esser sottoposto
all’alcoltest atteso che il verbale è stato redatto13 minuti dopo l’esame.
Con memoria depositata nei termini si ribadiscono le ragioni poste a base del
ricorso.
Il motivo è manifestamente infondato sicché determina la dichiarazione di
inammissibilità del ricorso.
Invero, non rileva la differenza di orario tra l’esame dell’alcoltest e la
redazione del verbale atteso che questa avviene mai contestualmente al primo,
per prassi nel verbale vengono riportate le operazioni di P.G. già effettuate, ivi
compresa, ovviamente quella dell’avviso all’interessato della facoltà di nominare
un difensore di fiducia.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma all’udienza camerale del 20 novembre 2013.

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