Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49047 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49047 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PRESTIERI TOMMASO N. IL 23/09/1958
avverso la sentenza n. 2119/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28 novembre 2012 la Corte di appello di Napoli, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale della sede, in data 19 aprile
2011, ha ridotto la pena inflitta a Prestieri Tommaso ad anni tre e mesi otto
di reclusione per i reati, unificati nella continuazione, di lesioni aggravate
(così riqualificato il tentativo di omicidio originariamente contestato) e di
detenzione e porto illecito di una pistola utilizzata per commettere il detto

di agevolazione delle attività delittuose del clan Di Lauro, cui la famiglia
Prestieri era affiliata, con la pur contestata recidiva specifica e reiterata di
Prestieri Tommaso.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Prestieri tramite il difensore, il quale deduce violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione alla confermata circostanza aggravante, ad effetto
speciale, di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto per
motivo non consentito nel giudizio di legittimità, espressamente postulando
il Prestieri una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Sostiene il ricorrente, infatti, che dalle dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia, Prestieri Antonio e Pica Antonio, emergerebbe che
le lesioni personali contestate a Prestieri Tommaso furono inferte su
iniziativa personale, per risentimento nutrito dall’imputato nei confronti di
Grandelli Patrizio e non furono dirette, quindi, ad agevolare il clan Di Lauro.
L’attentato sarebbe stato una ritorsione all’autonoma iniziativa del
Grandelli di organizzare una manifestazione all’interno dei Sette Palazzi,
senza far riferimento al capo clan ossia allo stesso Prestieri, geloso
detentore del proprio dominio sul territorio e su ogni evento in esso
organizzato.
Tale affermazione, oltre ad essere priva di alcun riferimento critico alle
diffuse e coerenti argomentazioni contrarie che si leggono nella sentenza di
appello, integra all’evidenza una censura di puro merito, come tale inibita
nel giudizio di legittimità.

delitto; in Napoli, il 3 settembre 2003, fatti entrambi aggravati dalla finalità

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 20/05/2015.

P.Q.M.

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