Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49046 del 24/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49046 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: GENTILE DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIRCOSTA NATALE N. IL 25/12/1947
avverso la sentenza n. 1993/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 08/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;

Data Udienza: 24/09/2013

Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente ripropone in questa sede motivi di impugnazione già avanzati in sede di
appello, lamentando la insufficiente risposta motivazionale della Corte territoriale.
In realtà la Corte di appello ha richiamato l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di
primo grado;
al riguardo va osservato che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui

all’art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua
motivazione in termini di determinazione della pena , per la quale è stato confermato il
giudizio di congruità , posto che la gravità del fatto e la pericolosità dimostrata sono
state correttamente ritenute ostative per una ulteriore riduzione della sanzione che la
Corte del merito sottolinea essere stata irrogata in misura prossima al minimo editale;
-anche riguardo alla aggravante della recidiva ed al diniego delle attenuanti
generiche la sentenza risulta adeguatamente motivata per avere fatto riferimento alla
pericolosità dell’imputato desumibile dai numerosi precedenti penali e dalla gravità del
fatto commesso;
Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti
generiche e della dosimetria della pena è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra
gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare
o meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove
supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello
stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla
personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
(Cassazione penale, sez. IV, 04 luglio 2006, n. 32290
-I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell’art. 606 lette) c.p.p. in
quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della
motivazione del provvedimento impugnato , proponendo soluzioni e valutazioni alternative,
sicchè sono da ritenersi inammissibili, con condanna, ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle
spese del procedimento , nonché —ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità— anche al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di
E.1000,00 , così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deliberato in camera di consiglio, il 24.9.2013

CIRCOSTA NATALE
Propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe :
MOTIVI ex art. 606 ,1° co , lett. b) e) c.p.p.
1)-omessa ovvero illogica motivazione riguardo alla quantificazione della
pena che andava contenuta, in considerazione dei motivi di appello ;
CHIEDE l’annullamento della sentenza impugnata.

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