Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49045 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49045 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FAGONE FLAVIEN N. IL 09/09/1981
avverso la sentenza n. 1880/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 03/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

UL,

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 aprile 2014 la Corte di appello di L’Aquila, in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara in data 10 dicembre
2010, ha ridotto ad anni tre e mesi due di reclusione la pena inflitta a
Fagone Flavien, riconosciuto responsabile, con le attenuanti generiche e
l’attenuante di cui all’art. 116 cod. pen., ritenute prevalenti sulla
circostanza aggravante dei futili motivi, di avere concorso nel tentato

sinistro dal padre dell’imputato, Fagone Tommaso, separatamente
giudicato, mentre il figlio tratteneva la vittima con la forza; e dichiarato
responsabile, altresì, di porto ingiustificato di due coltelli da cucina utilizzati
per commettere il primo reato; in Pescara il 14 maggio 2009.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Fagone tramite il difensore, il quale deduce: a) inosservanza o erronea
applicazione della legge penale, in riferimento agli artt. 129 cod. proc. pen.
e 192 cod. pen. (rectius: cod. proc. pen.); b) inosservanza o erronea
applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 56 e 578 cod. pen.;
c) travisamento del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Il primo e il terzo motivo che lamentano, rispettivamente, la
mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. e il travisamento del fatto
sono assolutamente generici, poiché si limitano ad enunciare alcune norme
giuridiche e a richiamare massime di giurisprudenza, senza operare alcun
specifico riferimento ai fatti contestati nell’attuale processo.
1.2. Il secondo motivo che censura il riconoscimento del dolo,
dell’univocità e idoneità degli atti, e quindi la configurabilità del fatto nei
termini del contestato e ritenuto concorso in tentato omicidio, articola
denunce generiche e, comunque, attinenti al merito del giudizio e non al
giudizio sul merito, sindacabile in questa sede solo se manifestamente
illogico o contraddittorio ovvero carente su profilo essenziale del fatto, vizi
palesemente insussistenti nel caso di specie e neppure rappresentati dal
ricorrente, il quale si limita a riproporre una diversa lettura delle prove
acquisite.

1

omicidio di Zaccaro Alessandro, colpito con una coltellata all’emitorace

2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione della contravvenzione di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975
(capo b), compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza impugnata
(conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De Luca, Rv.
217266), consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 20/05/2015.

condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una

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