Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49045 del 17/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49045 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMPANELLA ANTONIO N. IL 01/06/1962 parte offesa nel
procedimento
c/
LIMITONE MARIA ROSARIA N. IL 14/10/1956
avverso l’ordinanza n. 2446/2012 GIP TRIBUNALE di CHIETI, del
14/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;
Data Udienza: 17/09/2013
OSSERVA
Antonio Campanella, in qualità di persona offesa, ha proposto ricorso per cassazione contro il
provvedimento di archiviazione emesso dal G.i.p. del Tribunale di Chieti in data 17 gennaio 2013
nel procedimento penale a carico di Maria Rosaria Limitone, deducendo l’erronea applicazione
della legge penale e il difetto di motivazione.
persona offesa non può personalmente proporre ricorso per cassazione sottoscrivendo il relativo
atto, in quanto, non potendo la stessa considerarsi parte in senso tecnico, non rientra nella
previsione dell’art. 613 c.p.p., che consente, appunto, alla parte di sottoscrivere personalmente il
ricorso, con ciò derogando al principio generale che impone la sottoscrizione ad opera di un
difensore iscritto nell’albo speciale. Tale norma è applicabile al solo imputato, in quanto le altre
parti possono stare in giudizio solo col ministero di un difensore munito di procura speciale.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Roma, 17 settembre 2013
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente. Infatti, in tema di impugnazioni la