Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49044 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49044 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COLAO PAOLO N. IL 06/06/1965
avverso la sentenza n. 11193/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
28/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/05/2015

3

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, con sentenza del 28
marzo 2014, ha condannato Colao Paolo alla pena di euro cento di ammenda
per il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale (art. 651 cod.
pen.), commesso in Roma il 15 giugno 2015.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello, convertito
in ricorso per cassazione, il Colao tramite il suo difensore, avvocato Alessandra

di motivazione e, in subordine, ha chiesto l’assoluzione per non aver commesso
il fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché presentato da difensore il quale non è
abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori.
Sussiste, dunque, la violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a
nulla rilevando che l’impugnazione sia stata impropriamente proposta come
appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui
all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di
derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi
di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci,
Rv. 228119).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
pare congruo determinare in euro mille.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 20/05/2015.

Casta del foro di Roma, la quale ha dedotto la nullità della sentenza per difetto

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