Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49044 del 17/09/2013


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 49044 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

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sul ricorso proposto da:
CUCINOTTA ALESSANDRO N. IL 03/08/1967
FILETTI ANTONINO N. IL 05/08/1983
LE MURA CARMELO N. IL 22/11/1973
LISA PAOLO N. IL 28/06/1986
STARVAGGI ANTONINO N. IL 28/02/1969
TARANTO SANTINO N. IL 31/10/1970
ISAJA FRANCESCO N. IL 21/11/1948
TROVATO ANTONINO N. IL 02/11/1957
avverso la sentenza n. 814/2013 GIP TRIBUNALE di MESSINA, del
19/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORGIO FIDELBO;

Data Udienza: 17/09/2013

OSSERVA
Con la decisione in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Messina ha definito un procedimento in
materia di stupefacenti nei confronti di numerosi imputati applicando, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la
pena concordata dalle parti.

Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i propri difensori,

Taranto, Francesco Isaja e Antonino Trovato.
Nei ricorsi proposti nell’interesse di Filetti, Le Mura, Trovato e Taranto, i rispettivi difensori
hanno dedotto, come unico motivo, la mancanza di motivazione in ordine alla omessa valutazione
della sussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Nel ricorso congiunto proposto dall’avvocato Silvestro sono stati dedotti motivi con
riferimento ai diversi imputati; in particolare:
– per la posizione di Lisa e Starvaggi, in relazione al capo 42, è stata dedotta la violazione
dell’art. 192 c.p.p. in relazione alle fattispecie associative di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990, nonché
il vizio di motivazione;
– per la posizione di Isaja, con riferimento ai capi 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 56, è stata
dedotta la violazione dell’art. 192 c.p.p. in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990,
nonché il vizio di motivazione;
– per la posizione di Cucinotta è stato dedotta la violazione dell’art. 85 d.P.R. 309/1990,
contestando la legittimità dell’applicazione della pena accessoria del ritiro della patene di guida.

I motivi dedotti nei ricorsi riguardanti le posizioni di Filetti, Le Mura, Trovato e Taranto sono
manifestamente infondati, in quanto il giudice ha espressamente escluso la sussistenza delle
condizioni che consentono l’applicazione dell’art. 129 c.p.p., sulla base delle inequivoche risultanze
istruttorie, ostative al proscioglimento in base alla norma invocata. Si tratta di una motivazione che,
avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta
delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la
costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez. un., 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez.
un., 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., 25 novembre 1998, Messina).
Fondato è, invece, il motivo proposto nell’interesse del Cucinotta, in quanto la pena accessoria
può essere applicata solo in caso di patteggiamento allargato, mentre nella specie le parti hanno

Alessandro Cucinotta, Antonino Filetti, Carmelo Le Mura, Paolo Lisa, Antonino Starvaggi, Santino

o

concordato una pena inferiore ai due anni. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere
annullata limitatamente alla pena accessoria del ritiro della patente di guida nei confronti del
Cucinotta.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria del ritiro della

Rigetta il ricorso del Cucinotta nel resto.
Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna i relativi ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500,00 ciascuno alla cassa delle ammende.
Roma, 17 settembre 2013

patente di guida nei confronti del Cucinotta.

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