Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49043 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49043 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLEONE ROBERTO N. IL 13/09/1976
avverso la sentenza n. 4358/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
14/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Um/

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 14 marzo 2014 la Corte di appello di
Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Sanremo, in data 6
febbraio 2013, con la quale Napoleone Roberto, esclusa la recidiva, era
stato condannato alla pena di tre mesi di arresto per il reato previsto
dall’art. 9, primo comma, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, perché,
sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica

residenza, Taggia, essendo sorpreso in Sanremo il 31 ottobre 2009.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Napoleone personalmente, il quale propone tre motivi.
2.1. Nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione
dell’art. 59, ultimo comma, cod. pen.: egli avrebbe agito in stato, almeno
putativo, di necessità per l’urgenza di accompagnare la propria compagna,
in stato di gravidanza, presso il nosocomio di Sanremo; erroneamente la
Corte di appello non avrebbe riconosciuto tale esimente, posto che
l’eventuale errore dell’imputato sulla gravità dello stato di salute della sua
compagna, oggettivamente escluso dai giudici di merito, non discendeva da
colpa e, quindi, non avrebbe dovuto escludere il riconoscimento
dell’esimente putativa.
2.2. Nullità della sentenza per vizio della motivazione con riguardo al
mancato riconoscimento della sussistenza della suddetta scriminante:
contraddittoriamente la Corte territoriale avrebbe fondato la sua decisione
sul fatto che non fosse stata dimostrata la gravità dello stato di salute della
compagna dell’imputato, mentre il carattere putativo dell’esimente invocata
esclude in radice la sussistenza del suo presupposto ovvero la gravità delle
condizioni fisiche della persona soccorsa, esistente solo nella mente
dell’agente; nel comportamento dell’imputato non sarebbe ravvisabile la
colpa ma, semmai, lo scrupolo di assicurare alla compagna tutta
l’assistenza necessaria in presenza di sintomi interpretati come gravi.
2.3. Nullità della sentenza per difetto della motivazione in merito alla
mancata concessione delle attenuanti generiche: le circostanze del fatto
avrebbero giustificato un trattamento sanzionatorio più mite con il
riconoscimento delle dette attenuanti; i precedenti penali sono risalenti nel
tempo.

1

Cif

sicurezza, aveva violato la prescrizione di non allontanarsi dal Comune di

3. Il 4 maggio 2015 è pervenuta memoria contenente nuovi motivi di
ricorso, tra cui la richiesta di proscioglimento per intervenuta estinzione del
reato; l’applicazione della recente normativa in tema di riconoscimento della
particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; la ribadita fondatezza
dei motivi di ricorso ostativi alla proposta di inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. La Corte territoriale, con motivazione adeguata e coerente, esente
da violazioni delle regole del diritto e della logica, ha escluso la ricorrenza
dello stato di necessità, anche solo putativo, poiché non erano emerse
condizioni di salute della convivente dell’imputato di gravità tale da
giustificare la violazione e, in ogni caso, l’aver ritenuto il contrario costituiva
colpa sufficiente ad integrare l’elemento psicologico della contravvenzione
contestata.
1.2. La negazione delle attenuanti generiche e di un più mite
trattamento sanzionatorio sono stati adeguatamente giustificati dalla Corte
territoriale in relazione alla gravità del fatto e alla personalità dell’imputato,
gravato da precedenti penali reiterati nel quinquennio.
1.3. La prescrizione del reato prevede un tempo massimo, tenuto conto
dell’interruzione del suo corso, di cinque anni che, contrariamente
all’assunto del ricorrente, non era ancora decorso al tempo della pronuncia
della sentenza impugnata.
1.4. Il riconoscimento di particolare tenuità del fatto, sulla base della
normativa recentemente entrata in vigore, collide con le motivazioni della
sentenza in punto di negate attenuanti generiche e di precedenti penali
dell’imputato tali da non giustificare, secondo le valutazioni del giudice di
merito non sindacabili in questa sede, la riduzione della pena e la sua
sostituzione con altra sanzione meno afflittiva.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione della contravvenzione

de qua,

compiutasi solo dopo la

pronuncia della sentenza impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del
22/11/2000, dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi
dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte
Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento a favore
2

1. Il ricorso deduce motivi manifestamente infondati.

della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare, tra il minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.

Così deciso il 20/05/2015.

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