Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49042 del 12/06/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49042 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIRAS GABRIELE N. IL 07/10/1960
avverso l’ordinanza n. 694/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
24/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 luglio 2012 la Corte d’appello di Roma ha rigettato
l’istanza avanzata da Piras Gabriele, volta a ottenere il trasferimento, per ragioni
attinenti al suo stato di salute, in altra struttura penitenziaria, diversa da quella
di Parma e idonea e compatibile con le sue patologie, rilevando che, sulla base
delle assunte informazioni, il centro clinico di Parma era stato riaperto e
attrezzato al pari di quello annesso alla Casa circondariale di Milano – Opera.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

personalmente il condannato, che ne ha chiesto l’annullamento per violazione di
legge e per assenza e/o mera apparenza della motivazione, con eventuale
rimessione degli atti al Magistrato di sorveglianza per nuova benevola decisione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Non è, infatti, ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice di
merito che decide, rigettandola, sulla richiesta di trasferimento dell’imputato
presso altra struttura carceraria, trattandosi di provvedimento di sostanziale
natura amministrativa, che, non soggetto specificamente
a un mezzo di impugnazione tipico, non può neppure farsi rientrare nell’ambito
degli atti che incidono comunque sulla libertà personale, ricorribili ex art. 111
Cost.
2. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al
versamento in favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che
appare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, in4at-a-12.-g4:

3—

2.

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