Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49041 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49041 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARLONE VINCENZO N. IL 08/01/1964
avverso la sentenza n. 2384/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
17/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 17 febbraio 2012 la Corte di appello di Bari ha
confermato la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Bari, in data 11 maggio 2008, con la quale Carlone Vincenzo era
stato condannato, all’esito di giudizio abbreviato, tenuto conto della recidiva,

prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di
soggiorno nel comune di Bari, essendosi abitualmente associato a persone
pregiudicate, puntualmente elencate nel capo di imputazione, con specificazione
delle date dei corrispondenti accertamenti; il primo avvenuto, in Bari, il 24
ottobre 2006 e il più recente il 6 aprile 2007.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Carlone personalmente, il quale, con unico motivo, lamenta il vizio di
motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato con riguardo al
mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla negata esclusione
della contestata recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con
motivazione adeguata e coerente, e perciò incensurabile in questa sede, escluso
il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della
spiccata capacità a delinquere dimostrata dall’imputato, e dei suoi numerosi e
gravi precedenti penali, tali da non consentire la disapplicazione della
contestata recidiva in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

I

4r

alla pena di anni uno di reclusione per aver violato le prescrizioni della misura di

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa
delle ammende.

Il consigliere estensore

Il presidente

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 maggio 2013

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