Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49040 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49040 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NANIA CHRISTIAN N. IL 26/07/1976
avverso la sentenza n. 2121/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 6 novembre 2012 la Corte di appello di
Genova ha confermato la sentenza emessa il 14 marzo 2012 dal Giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Sanremo, con la quale Nania
Christian, all’esito di giudizio abbreviato, era stato condannato, esclusa la
recidiva reiterata contestata, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione

luogo pubblico di una pistola, calibro 9 corto, priva di marca e matricola,
dunque clandestina; di ricettazione della medesima arma (violazione
ritenuta più grave); di minaccia aggravata nei confronti di persona non
identificata, previa esplosione di un colpo con la suddetta pistola; di illecita
detenzione di quattro proiettili per arma calibro 9 corto; fatti commessi in
Sanremo, il 24 settembre 2011.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso a questa Corte di
cassazione il Nania tramite il difensore, il quale deduce tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo denuncia la violazione dell’art. 612 cpv. cod. pen., che
sarebbe stato erroneamente applicato dalla Corte di merito, non risultando
il turbamento subito dalla persona offesa, non identificata, in conseguenza
della contestata condotta minacciosa.
2.2. Con il secondo motivo lamenta che la Corte territoriale avrebbe
operato una illogica ricostruzione dei fatti e sarebbe giunta ad un giudizio di
colpevolezza sulla base di una motivazione contraddittoria e illogica.
2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio della motivazione con riguardo
alla negata concessione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso si limita ad enunciare i suddetti motivi, senza svolgere
alcuna argomentata critica, sulla base di censure ammissibili in questa
sede, alla diffusa motivazione della sentenza impugnata che, invece,
contiene una puntuale ricostruzione della minaccia contestata, sulla base
della testimonianza dell’agente di polizia municipale, Liverini Luciana, che

sentì l’imputato urlare parole minatorie nei confronti di un’altra persona
mentre impugnava la pistola. La sentenza impugnata svolge, inoltre,
un’accurata disamina degli elementi integranti gli altri reati contestati e
motiva il negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con i
gravi precedenti penali dell’imputato.
I

ed euro 800 di multa per i reati, unificati nella continuazione, di porto in

Il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere
nella necessità di porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i
punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce
al concetto stesso di “motivo” di impugnazione l’individuazione di questi
punti ai quali la censura si riferisce (Cass., Sez. IV, 6 aprile 2004, rv.
228926). Si tratta di un requisito espressione di un’esigenza di portata
generale, che implica, a carico della parte, non solamente l’onere di dedurre

decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli
elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il
proprio sindacato (Cass., Sez. IV, 19 febbraio 2003, rv. 224659; Cass., Sez.
IV, 1 aprile 2004, rv. 228586).
Nel caso di specie, mancando -come si è detto- ogni sviluppo
argomentativo delle censure proposte, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, primo comma,
lett. b), e 581, lett. c), cod. proc. pen.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro
mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 29 maggio 2013.

le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della

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