Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49039 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49039 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COPPOLECCHIA ONOFRIO N. IL 25/06/1967
avverso la sentenza n. 401/2012 CORTE APPELLO di BARI, del
17/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 17 maggio 2012 la Corte di appello di
Bari, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare
del Tribunale di Bari, in data 13 dicembre 2011, ha ridotto la pena inflitta a
Coppolecchia Onofrio ad anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.800 di
multa, per i reati, unificati nella continuazione, di detenzione di pistola

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso a questa Corte di
cassazione il Coppolecchia tramite il difensore, il quale deduce il vizio della
motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche invocate coi
motivi di appello senza ricevere alcuna risposta da parte della Corte di
merito.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del vizio di
motivazione denunciato, avendo la Corte di appello, contrariamente
all’assunto del ricorrente, giustificato il mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche con la prevalenza attribuita ad altri parametri
sfavorevoli all’imputato, tra cui la gravità dei suoi precedenti penali, rispetto
alla pretesa condotta collaborativa dello stesso susseguente al reato, della
quale, con argomentazioni adeguate e coerenti, la Corte territoriale ha
ridimensionato la rilevanza per la genericità della confessione resa, inidonea
a chiarire la precisa matrice dell’arma.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro
mille.

clandestina e ricettazione di essa, accertati in Bari il 25 agosto 2011.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 29 maggio 2013.

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