Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49039 del 20/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49039 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA MARIA N. IL 30/03/1966
avverso la sentenza n. 2392/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
10/07/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 10 luglio 2014 la Corte di appello di
Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea, in data 13
dicembre 2013, con la quale Bevilacqua Maria era stata condannata alla
pena di mesi sei di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche
prevalenti sulla contestata recidiva e con la riduzione per il prescelto rito
abbreviato, siccome dichiarata responsabile di violazione della prescrizione

con obbligo di soggiorno in Rivarolo Canavese, essendosi arbitrariamente
spostata il 27 luglio 2010 nel diverso comune di Grugliasco, dove avrebbe
commesso una truffa oggetto di procedimento penale pendente a suo
carico.

2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la

Bevilacqua personalmente, la quale, con unico motivo, denuncia
testualmente “l’illogicità e/o la manifesta infondatezza della motivazione in
punto di mancata concessione nella massima estensione delle circostanze
attenuanti generiche”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché meramente assertivo e, quindi,
generico.
I giudici di merito, invero, hanno già riconosciuto alla Bevilacqua le
circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla contestata recidiva
con riduzione della pena base, irrogata nel minimo edittale di mesi dodici, a
mesi nove di reclusione, e, quindi, applicando una diminuzione prossima al
massimo di un terzo, alla luce dei richiamati criteri di cui all’art. 133 cod.
pen., non sindacabili in questa sede.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

1

O’

della misura di sicurezza della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza,

.”irriE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale

11

ORDINANZA N. (124
__
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.

Così deciso il 20/05/2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA