Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49038 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49038 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NICOTRA MARCO N. IL 02/07/1970
avverso la sentenza n. 8754/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 ottobre 2009 il Tribunale di Latina, all’esito del
giudizio abbreviato, ha dichiarato Nicotra Marco responsabile di plurime
contravvenzioni agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di P.S., applicata
con provvedimento del 3 novembre 2006 dello stesso Tribunale, ritenuto un
unico reato la contestata associazione con pregiudicati, e l’ha condannato,

la diminuente del rito, alla pena di mesi otto di arresto.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12 marzo 2012, in riforma
della sentenza di primo grado ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai
reati ascritti in relazione al procedimento n. 2402/2008 (sub 2 del capo di
imputazione), perché estinti per intervenuta prescrizione, eliminando la relativa
pena, e ha determinato la pena per i residui reati, individuata in mesi quattro la
pena base e applicata la riduzione per il rito, in mesi sei e giorni dieci di arresto.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico motivo, con il
quale ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 81 cpv. cod.
pen. e illogicità, contraddittorietà e apparenza della motivazione, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett.

b), c)

ed

e),

cod. proc. pen., con riguardo alla

determinazione della entità della pena applicata in continuazione.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
1.1. La pena complessiva per le violazioni non prescritte è stata determinata
dalla Corte di merito in mesi sei e giorni dieci di arresto.
La sentenza è pervenuta a tale determinazione partendo dalla pena base di
mesi quattro di arresto, fissando in mesi cinque e giorni quindici di arresto
l’aumento per effetto della continuazione con il reato base di dieci violazioni e
riducendo per il rito fino alla indicata pena finale la pena così determinata in
mesi nove e giorni quindici di arresto.
1.2. Tale determinazione della pena è corretta e congrua.
L’applicazione della disciplina della continuazione ha, infatti, sotto il profilo
sostanziale, l’unico limite stabilito dall’art. 81 cod. pen., e cioè quello che la pena
prevista per il reato più grave può essere aumentata sino al triplo. La
2

unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, esclusa la recidiva e applicata

determinazione della misura dell’aumento della pena per la continuazione, con
tale limite, rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale
assolve il suo compito, anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli
elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (tra le altre, Sez. 4, n. 41702 del
20/09/2004, dep. 26/10/2004, Nuciforo, Rv. 230278), come è avvenuto nella
specie, avendo la Corte ritenuto di ridimensionare congruamente l’oggettiva
gravità dei fatti alla luce dei criteri direttivi dettati al riguardo da detta norma,
riducendo la pena base e l’aumento per la continuazione rispetto alla

2. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il
contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

determinazione fattane in primo grado richiamando gli stessi criteri.

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