Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49037 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49037 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MIRRA VINCENZO N. IL 19/03/1974
avverso la sentenza n. 104/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
26/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Il 26 aprile 2012 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza
del 7 dicembre 2011 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, che aveva dichiarato
Mirra Vincenzo colpevole del reato previsto dagli artt. 10 e 14 legge n. 497 del
1974 per avere illegalmente detenuto una pistola semiautomatica marca Beretta
con relativo caricatore, accertato in Ercolano il 17 luglio 2011, e l’aveva

recidiva, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro seicento di multa,
con la confisca di quanto in sequestro.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del
suo difensore, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di unico
motivo, con il quale ha dedotto mancanza della motivazione, ai sensi dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al confermato giudizio di
equivalenza delle attenuanti generiche e della contestata recidiva.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. La sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici,
ha attribuito rilevanza decisiva, al fine del diniego della prevalenza delle
circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva, alla pericolosità
sociale dell’imputato attestata dai suoi precedenti penali e dalla gravità del reato
commesso, segnalando il già intervenuto apprezzamento da parte del primo
Giudice di ogni elemento suscettibile di favorevole valutazione con la concessione
delle attenuanti generiche.
Si tratta di una valutazione congrua e ragionevole, che si sottrae alle
osservazioni difensive, che, esprimendo un diffuso dissenso rispetto alle risposte
rese dalla Corte alle censure espresse con il gravame, si mantengono su un
piano di assoluta genericità non opponendo elementi concreti di positiva
valutazione, trascurati nel giudizio di merito, e già non considerati sub valenti
nell’espresso giudizio.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a
escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità – al
2

condannato, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata

versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, in data 29 maggio 2013

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