Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49036 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49036 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRAGLICA GIOVANNI N. IL 03/07/1969
avverso la sentenza n. 16/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
05/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19 ottobre 2010 il Tribunale di Chiavari ha dichiarato
Fraglica Giovanni colpevole del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 9, comma 2,
legge n. 1423 del 1956, per avere violato in tre occasioni le prescrizioni inerenti
alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno,
disposta con decreto del 17 giugno 2004, e l’ha condannato, ritenuta la

30 novembre 2007 dello stesso Tribunale, irrevocabile il 10 febbraio 2009, e
tenuto conto della contestata recidiva alla pena di un anno di reclusione.
2. Il 5 maggio 2011 la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della
sentenza di primo grado, appellata dall’imputato e in via incidentale dal
Procuratore Generale, ha aumentato la pena inflitta a titolo di continuazione sulla
pena inflitta con sentenza del 30 novembre 2007, determinandola in anni uno e
mesi sei di reclusione e determinando la pena complessiva in anni tre di
reclusione.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il
difensore di fiducia, l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento sulla base di
unico motivo, con il quale ha dedotto mancanza e/o manifesta illogicità della
motivazione in ordine alla entità della pena irrogata, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
4. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. La Corte d’appello, che ha rigettato l’appello dell’imputato volto alla
riduzione della pena inflitta, al riconoscimento delle attenuanti generiche e alla
esclusione della contestata e applicata recidiva, ha rilevato, decidendo
sull’appello incidentale proposto dal Procuratore Generale, che la pena
determinata con la sentenza del 30 novembre 2007, su cui è stata inflitta dal
primo Giudice la pena di un anno di reclusione in continuazione, era pari ad anni
uno e mesi sei di reclusione, e ha ritenuto che, confermata la ritenuta
continuazione, la pena da infliggere per i tre episodi, per cui si procedeva, in
continuazione a quella determinata con la predetta sentenza, doveva essere
elevata da un anno ad anni uno e mesi sei di reclusione, dovendosi tenere conto
della recidiva contestata ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. pen.
2

continuazione tra i reati ascritti e tra gli stessi e quelli definiti con la sentenza del

Si tratta di una valutazione del tutto congrua e ragionevole, che ha
valorizzato, in coerenza con la cognizione riservata al giudice di secondo grado
dall’art. 597, comma 2, lett.

a), cod. proc. pen., la pericolosità sociale

dell’imputato, confermata dai tre episodi in relazione ai quali ha rideterminato
l’aumento di pena in anni uno e mesi sei di reclusione (mesi sei di reclusione per
ciascun episodio), ed espressa dalla contestata recidiva.
3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il

determinazione della causa d’inammissibilità – al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2013

Il Consigliere estensore

Il Presidente

contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella

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