Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49036 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49036 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COSTANTINO MICHELE N. IL 20/07/1966
avverso la sentenza n. 834/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
28/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 28 maggio 2014 la Corte di appello di
Bari ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Bari, in data 17 febbraio 2011, con la quale Costantino Michele
era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione, così ridotta per il
prescelto rito abbreviato, siccome riconosciuto responsabile dei reati,
unificati nella continuazione

(rectius: in concorso formale tra loro), previsti

dall’art. 9, secondo comma, legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dall’art.
116, comma 13, C.d.S., perché, sottoposto alla misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, aveva
violato la prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi, ponendosi
alla guida del motoveicolo, targato BB58150, in Bari – Torre a Mare, il 5
giugno 2009, senza la patente di guida perché revocatagli.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Costantino tramite il difensore, il quale, con unico motivo, denuncia la
nullità della sentenza per carenza di motivazione circa il mancato
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quelle comuni
previste dagli artt. 62 n. 4 e 62 n. 6 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché articola censura manifestamente
infondata.
Contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte di appello ha
motivato la negazione delle circostanze attenuanti generiche, poiché ha
richiamato i numerosi precedenti penali dell’imputato e ha rilevato la scarsa
valenza della sua ammissione di responsabilità, essendo stato sorpreso
nella flagrante commissione di entrambi i reati ascrittigli. Might, &

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2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione della contravvenzione di cui all’art. 116, comma 13, C.d.S.,
compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza impugnata (conforme:
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De Luca, Rv. 217266),
consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al
1

(4r-

versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare, tra il minimo ed il massimo previsti, in euro
mille.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.

Così deciso il 20/05/2015.

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