Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49034 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49034 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANZI MORENO N. IL 04/07/1955
avverso la sentenza n. 131/2009 TRIB.SEZ.DIST. di CASTELNUOVO
DI PORTO, del 16/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 16 giugno 2011 il Tribunale di Tivoli,
sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, ha condannato Manzi Roberto,
con le attenuanti generiche, alla pena di euro 500,00 di ammenda per il
reato previsto dall’art. 660 cod. pen., commesso in Morlupo, nell’aprile
2006, in danno della Findomestic S.p.A., alla quale inviava, mediante un

filiali di Firenze, Roma, Ostia e Frosinone, interrompendone l’attività
lavorativa.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso a questa Corte di
cassazione il Manzi tramite il difensore, il quale deduce la nullità della
sentenza per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in
relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità per estinzione del
reato a seguito di prescrizione, e per difetto di motivazione sul punto.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato perché, al momento della
pronuncia della sentenza impugnata, il 16 giugno 2011, il termine
quinquennale di prescrizione, che sarebbe scaduto il 1° aprile 2011, non si
era ancora compiuto a causa dei periodi di sospensione del suo corso, a
norma dell’art. 159 cod. pen., documentati nei verbali di causa (c.f.r. la
duplice sospensione dal 21/1/2010 al 21/03/2010 per due mesi e dal
28/04/2011 al 16/06/2011 per un mese e diciotto giorni).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude in questa sede la
rilevanza della prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia
della sentenza impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep.
21/12/2000, De Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616, comma
1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

fax multifunzione installato nella sua abitazione, molteplici fax presso le

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 29 maggio 2013.

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