Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49033 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49033 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCIRE’ ISIDORO N. IL 24/10/1958
avverso la sentenza n. 1583/2012 TRIBUNALE di LUCCA, del
11/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 marzo 2014 il Tribunale di Lucca ha
condannato Scirè Isidoro, riconosciuto il caso di lieve entità, alla pena di
euro 1.500 di ammenda per il reato di cui all’art. 4, comma secondo, legge
n. 110 del 1975, per aver portato, senza giustificato motivo, fuori dalla
propria abitazione, un trincetto avente lama di cm. 8 e lunghezza

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Scirè
tramite il difensore di fiducia, il quale denuncia, ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 4,
comma 3, legge n. 110 del 1975, con successive modificazioni, in punto di
determinazione della pena, e la contraddittorietà della motivazione con
riguardo all’entità del trattamento sanzionatorio alla luce dei criteri indicati
nell’art. 133 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico, esaurendosi nella richiesta
di applicazione del minimo edittale della pena, senza confrontarsi con la
motivazione della sentenza impugnata che, in modo adeguato e coerente,
richiamando la condotta tenuta dall’imputato e i suoi plurimi precedenti
penali, dà conto della ragione dell’applicazione della pena di euro 1.500 di
ammenda, peraltro di poco superiore al minimo edittale fissato in euro
1.000 a far tempo dal 1° luglio 2011, giusta modifica dell’art. 4, terzo
comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotta dal d.lgs. 26 ottobre 2010,
n. 204, art. 5, comma 1, lett. b), n. 3, con riguardo al caso di lieve entità.

complessiva di cm. 23; in Lucca, il 25 febbraio 2012.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale
ORDINANZA
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.

Così deciso il 20/05/2015.

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