Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49032 del 29/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49032 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI GIORGI GIOVANNI N. IL 01/09/1966
avverso la sentenza n. 2927/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 25/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

h

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 25 giugno 2012 la Corte di appello di
Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data
29 marzo 2011, con la quale Di Giorgi Giovanni era stato condannato alla
pena di un mese di arresto ed euro 60,00 di ammenda, per il reato di porto

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso a questa Corte di
cassazione il Di Giorgi personalmente, il quale, con unico motivo, deduce il
vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione con riguardo alle
negate circostanze attenuanti generiche e all’entità della pena irrogata.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della censura
attinente esclusivamente al trattamento sanzionatorio.
Con motivazione adeguata e coerente, senza violare le regole della
logica e del diritto, la Corte di appello ha giustificato sia l’escluso
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, “stante la negativa
personalità dell’imputato, già condannato anche per fatti della stessa specie
e per gravi reati in materia di armi”; sia l’entità della pena inflitta, prossima
al minimo edittale, in relazione alle modalità della condotta (il coltello, con
manico sdoppiabile di cm 8 e lama di cm. 7, fu rinvenuto in possesso
dell’imputato alle ore 2,05 del 5 ottobre 2008, mentre il Di Giorgi si trovava
nel quartiere Zen di Palermo insieme ad altre persone, senza alcuna
relazione funzionale con la dichiarata attività lavorativa presso il Cantiere
navale di Palermo).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro
mille.

abusivo di coltello, commesso in Palermo il 5 ottobre 2008.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 29 maggio 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA