Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49032 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49032 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOLOPERTO COSIMO N. IL 23/08/1973
avverso la sentenza n. 757/2008 CORTE APPELLO di BARI, del
04/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 4 marzo 2014 la Corte di appello di Bari, in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale della sede il 10 gennaio 2008,
ha assolto Soloperto Cosimo dal reato di cui all’art. 9, secondo comma,
legge n. 1423 del 1956 con riferimento ai rapporti di frequentazione con
persone pregiudicate, perché il fatto non costituisce reato, mentre ha
confermato la penale responsabilità del Soloperto per aver violato la

prescrizione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con
obbligo di soggiorno, che gli imponeva di non detenere un telefono
cellulare, come accertato in Bari 1’11 luglio 2006; conseguentemente ha
ridotto la pena inflitta all’imputato da nove ad otto mesi di reclusione.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Soloperto personalmente, il quale denuncia la nullità della sentenza per
violazione di legge e vizio della motivazione in punto di affermata
responsabilità e di entità della pena irrogata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, puramente assertivo poiché si risolve nella mera
enunciazione dei pretesi vizi di legittimità senza confrontarsi con la
motivazione della sentenza impugnata, è generico.
Il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere
nella necessità di porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i
punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce
al concetto stesso di “motivo” di impugnazione l’individuazione di questi
punti ai quali la censura si riferisce (Cass., Sez. IV, 6 aprile 2004, rv.
228926). Si tratta di un requisito espressione di un’esigenza di portata
generale, che implica, a carico della parte, non solamente l’onere di dedurre
le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della
decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli
elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il
proprio sindacato (Cass., Sez. IV, 19 febbraio 2003, rv. 224659; Cass., Sez.
IV, 1 aprile 2004, rv. 228586).
Discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi del
combinato disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b), e 581, lett. c),
cod. proc. pen.
1

9(‘

2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato compiutasi, tenuto conto della legittima sospensione
del suo corso durante il primo giudizio, solo dopo la pronuncia della
sentenza impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep.
21/12/2000, De Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616, comma
1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella

2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 20/05/2015.

determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del

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