Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49031 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49031 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VAGLIANI MONICA N. IL 11/07/1968
avverso la sentenza n. 2045/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
16/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

UP‘

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 16 settembre 2014 la Corte di appello di
Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della sede il 10
dicembre 2011, con la quale Vagliani Monica, con le attenuanti generiche
equivalenti alla contestata recidiva specifica e reiterata nel quinquennio,
donde l’allungamento del termine di prescrizione, peraltro sospeso dal
17/10/2006 al 26/04/2007, era stata condannata alla pena di un anno di

speciale, con obbligo di soggiorno nel comune di Milano, non essendo stata
trovata in casa alle ore 22,12 del 15 dicembre 2006, in contrasto con la
prescrizione della misura che le imponeva il rientro nell’abitazione non oltre
le ore 21.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la
Vagliani tramite il difensore, il quale, con unico motivo, lamenta violazione
di legge e vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento
della richiesta continuazione tra la violazione oggetto dell’attuale giudizio e
altra analoga violazione, commessa il 4 ottobre 2006, separatamente
giudicata con sentenza irrevocabile di condanna.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché, pur richiamando vizi di legittimità,
propone in realtà censura di puro merito non consentita nel giudizio di
legittimità.
La Corte territoriale, con motivazione adeguata e coerente, esente da
violazioni di norme giuridiche e dei canoni della logica, ha infatti dato
ragione del negato riconoscimento della continuazione tra le violazioni della
medesima misura di prevenzione, commesse dalla Vagliano il 4 ottobre
2006 e il 15 dicembre 2006, osservando come non fossero emersi elementi
alcuni di collegamento di esse in un unico disegno criminoso, concepito fin
dalla prima violazione del 4 ottobre 2006.
In particolare, la Corte di merito ha rilevato che non era emerso che gli
allontanamenti della Vagliani dall’abitazione, in orario non consentito,
fossero dovuti, nelle due occasioni, ad analoghi motivi, peraltro neppure
allegati dall’interessata.

1

or—

reclusione per violazione della misura di prevenzione della sorveglianza

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 20/05/2015.

P. Q. M.

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