Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4903 del 27/11/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 4903 Anno 2015
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: D’ISA CLAUDIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
BAGNOLI Claudio

n. il 18.11.1958

avverso la sentenza n. 541/13 del Tribunale di Ascoli Piceno del
4.10.2013
Visti gli atti, la senetnza ed il ricorso
Udita all’udienza camerale del 27 novembre 2014 la relazione fatta dal
Consigliere dott. Claudio D’Isa
Lette le richieste del Procuratore Generale nella persona del dott.
Gioacchino Izzo che ha concluso per l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato.

Data Udienza: 27/11/2014

FATTO E DIRITTO
BAGNOLI Claudio ricorre per cassazione avverso la sentenza, indicata in
epigrafe, emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno nei suoi confronti ex art. 444
c.p.p. in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, denunciando difetto di
motivazione in punto di determinazione della durata della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il ricorso va accolto.

consolidato in giurisprudenza che, in caso di applicazione della pena su
richiesta delle parti, il giudice che irroghi, con la sentenza di patteggiamento,
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida, ove non ne fissi la durata nel minimo o in misura assai prossima a
questo, deve congruamente motivare l’esercizio del suo potere discrezionale
sul punto (confr. Cass. pen. sez. IV, 14 settembre 1996, n. 8439).
Nel caso di specie, atteso che la misura della durata del periodo di
sospensione della patente di guida è fissata dal legislatore da un minimo di
uno ad un massimo di due anni (art. 186. 2° co. lett. c del C.d.S.), il
Tribunale la ha applicata nel massimo senza esporre le ragioni di tale
statuizione, venendo, così. meno a quell’obbligo di motivazione ex art. 125
c.p.p., cui si è fatto riferimento.
La sentenza va pertanto annullata limitatamente a tale punto con rinvio al
Tribunale di Ascoli Piceno.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e
rinvia sul punto al Tribunale di Ascoli Piceno.
Così deciso in Roma all’udienza camerale del 27 novembre 2014.

Non v’è alcun dubbio, come rileva il ricorrente, che costituisce principio

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