Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49029 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49029 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FRANZE’ DOMENICO N. IL 04/04/1962
avverso la sentenza n. 44/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 29/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 29 maggio 2014 la Corte di appello di
Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, sezione
distaccata di Tropea, in data 14 giugno 2013, con la quale Franzé Domenico
era stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione perché,
sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di Briatico, aveva violato la

guida di un’autovettura, il 12 febbraio 2007, nonostante la subita revoca
della patente con provvedimento prefettizio del 4 gennaio 2001, senza
ottemperare all’alt intimatogli dai carabinieri della stazione di Briatico, ma
anzi aumentando la velocità con manovre spericolate che avevano
determinato una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Franzé tramite il difensore, il quale, con unico motivo, denuncia la nullità
della sentenza per violazione dell’obbligo di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è puramente assertivo, poiché si risolve nella mera
enunciazione del preteso vizio motivazionale in punto di elemento
soggettivo del reato, dilungandosi in astratti richiami giurisprudenziali che
occupano pressoché interamente il testo dell’impugnazione.
Il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere
nella necessità di porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i
punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce
al concetto stesso di “motivo” di impugnazione l’individuazione di questi
punti ai quali la censura si riferisce (Cass., Sez. IV, 6 aprile 2004, rv.
228926). Si tratta di un requisito espressione di un’esigenza di portata
generale, che implica, a carico della parte, non solamente l’onere di dedurre
le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della
decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli
elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il
proprio sindacato (Cass., Sez. IV, 19 febbraio 2003, rv. 224659; Cass., Sez.
IV, 1 aprile 2004, rv. 228586).
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prescrizione di vivere onestamente e rispettare le leggi, ponendosi alla

Discende l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 591, primo comma, lett. b), e 581, lett.
c), cod. proc. pen.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza
impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc.

mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la
condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 20/05/2015.

pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in

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