Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49027 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49027 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
IACONO SALVATORE N. IL 23/11/1969
avverso la sentenza n. 2334/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
06/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 6 marzo 2012 la Corte di appello di Catania ha
confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di
Avola, il 10 febbraio 2011, con la quale Iacono Salvatore era stato condannato
alla pena di mesi tre di arresto per aver violato le prescrizioni della misura della

stato sorpreso in ora notturna, fuori della sua abitazione, in Avola, nella notte
tra il 10 e il 2 marzo 2008.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Iacono, tramite il difensore di fiducia, il quale, con unico motivo, lamenta il vizio
di motivazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio, e la
manifesta illogicità e insufficienza della motivazione con riguardo alla sua
mancata assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, con
motivazione adeguata e coerente, rappresentato le corrette modalità del
controllo che portò all’accertamento della violazione e la piena valenza
probatoria della testimonianza del verbalizzante circa la mancata risposta dello
Iacono alla chiamata del 2 marzo 2008, ore 3,15, presso la sua abitazione,
senza che, da parte dell’imputato appellante, fossero stati allegati fatti specifici
deponenti a favore della sua presenza in casa, risultando il riferimento al
campanello non funzionante del tutto generico e contraddetto dalle puntuali
dichiarazioni del verbalizzante.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza
impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
pare congruo determinare, tra il minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

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misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, essendo

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa
delle ammende.

Il consigliere estensore

Il presidente

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 maggio 2013

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