Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49027 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49027 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CRETI PIETRO N. IL 03/07/1953
avverso la sentenza n. 946/2009 TRIBUNALE di FROSINONE, del
16/12/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

IN

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Frosinone in composizione monocratica, con sentenza del
16 dicembre 2013, ha condannato Creti Pietro, con le attenuanti generiche, alla
pena di euro duecentocinquanta di ammenda, per il reato di molestia o disturbo
in danno di Bracaglia Manuela, commesso in Frosinone fino al 26 ottobre 2007.

in ricorso per cassazione, il Creti tramite il suo difensore, avvocato Alessandro
Orfei del foro di Roma, il quale ha chiesto l’assoluzione dell’imputato quanto
meno ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché presentato da difensore il quale non è
abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, non essendo iscritto
nell’albo degli avvocati cassazionisti.
Sussiste, dunque, la violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a
nulla rilevando che l’impugnazione sia stata impropriamente proposta come
appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui
all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di
derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi
di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci,
Rv. 228119).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
pare congruo determinare in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

1

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello, convertito

CASSAZIONE
Sezione VII Penale

–iíì2 SUPREMA DI

,

ORDINANZA N.

Così deciso il 20/05/2015.

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