Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49026 del 29/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 49026 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MICHELETTO MARCO GIUSEPPE N. IL 23/03/1969
avverso la sentenza n. 2608/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
07/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 7 giugno 2012 la Corte di appello di Venezia ha
confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Treviso il 21 aprile 2010, con la
quale Micheletto Marco Giuseppe, con le circostanze attenuanti generiche
prevalenti sulla recidiva, era stato condannato alla pena di mesi nove di

di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di
soggiorno, per un periodo di anni tre a partire dal 5 dicembre 2005, essendo
stato sorpreso in stato di ebbrezza alcoolica alle ore 20,50, pur essendo tenuto
a rincasare entro le ore 20, nel parcheggio antistante la chiesa parrocchiale di
Col San Martino, in Farra di Soligo, il 12/06/2008.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Micheletto, tramite il difensore di fiducia, il quale, con unico motivo di ricorso,
lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riguardo
all’art. 62bis cod. pen., non essendo state le attenuanti generiche applicate
nella loro massima estensione, e all’art. 133 cod. pen. in punto di entità della
pena irrogata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto
corretta applicazione degli artt. 62bis e 133 cod. pen., posto che le circostanze
attenuanti generiche sono state concesse in regime di prevalenza sulla
contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale, e la pena è stata
determinata nel rispetto dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., assumendo
come pena base il minimo edittale di un anno, ridotto a mesi nove per le
attenuanti generiche, pena, quest’ultima, ritenuta più che mite dalla Corte di
merito, attesi i numerosissimi precedenti penali dell’imputato e le condizioni di
ebbrezza in cui fu sorpreso, fuori della sua abitazione, in orario non consentito.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di

reclusione per il reato di violazione delle prescrizioni della misura della misura

una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 maggio 2013

delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA