Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49026 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49026 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AMATO MICHELE N. IL 18/10/1977
avverso la sentenza n. 5071/2014 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
14/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 14 ottobre 2014, ai sensi dell’art. 444
cod. proc. pen., il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce
ha applicato ad Amato Michele la pena di anni due di reclusione ed euro
mille di multa per i reati, unificati nella continuazione, di illecita detenzione
di un fucile a canne sovrapposte e relative cartucce, alterazione del
medesimo fucile per aumentarne la potenzialità offensiva, ricettazione della

fatti commessi, in Lecce, il 17 luglio 2014.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’imputato tramite il difensore, il quale, con unico motivo, deduce mancanza
della motivazione con riguardo alla verifica di ricorrenza di cause di non
punibilità, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., e in ordine ai criteri di
valutazione della prova.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un
meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico
ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta
contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le
stesse e sull’entità della pena. Da parte sua il giudice ha il potere-dovere di
controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della
pena richiesta e di applicarla, dopo aver accertato che non emerga in modo
evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc.
pen.
Ne consegue che -una volta ottenuta l’applicazione di una determinata
pena

ex art. 444 cod. proc. pen.- l’imputato non può rimettere in

discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono
coperti dal patteggiamento.
Tanto premesso, la Corte osserva che il motivo di ricorso è
manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena
concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto contenuto nell’accordo
intervenuto fra le parti, apprezzando la congruità della pena pattuita; e,
dall’altro, ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui all’art.129 cod.

1

stessa arma proveniente da delitto di furto denunciato il 30 gennaio 2014;

proc. pen., alla stregua delle fonti di prova puntualmente indicate in
sentenza.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento
in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare
pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere di decisioni,
secondo la costante giurisprudenza di legittimità (si vedano, tra le altre,
Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, dep. 15/05/1992, Di Benedetto, Rv.
191134 e 191135; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, dep. 18/10/1995,

Verga, Rv. 211468).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria, che si stima equo determinare in euro
mi lleci nq uecento.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento
euro alla cassa delle ammende.
Così deciso il 20/05/2015.

Serafino, Rv. 202270; Sez. U, n. 11493 del 24/06/1998, dep. 03/11/1998,

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