Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49025 del 29/05/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49025 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHESSA MAURIZIO N. IL 01/09/1968
avverso la sentenza n. 156/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
20/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 29/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 20 giugno 2012 la Corte di appello di Cagliari ha
confermato la sentenza emessa il 7 novembre 2011 dal Tribunale monocratico
di Cagliari nei confronti di Chessa Maurizio, condannato alla pena di mesi
quattro di arresto per il reato previsto dall’art. 9 della legge n. 1423 del 1956,

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Chessa personalmente, il quale deduce due motivi.
2.1. Violazione dell’art. 9 legge n. 1423 del 1956 e vizio della motivazione
con riguardo alla sua dichiarata responsabilità.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., e
difetto della motivazione in tema di trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché la violazione della
prescrizione della misura di prevenzione di rincasare entro le ore 22 è stata
puntualmente motivata, nella sentenza impugnata, con l’accertata presenza del
Chessa, il 31 agosto 2006, fuori della sua abitazione, alle ore 23,30, e ciò
nonostante il provvedimento applicativo della misura di prevenzione gli fosse
stato regolarmente notificato il 21 aprile 2006. E’, dunque, palesemente
infondata, oltre a non essere consentita in questa sede, risolvendosi in una
questione di fatto, l’affermazione del ricorrente di non aver avuto
consapevolezza della violazione.
1.2. Il secondo motivo, attinente all’entità del trattamento sanzionatorio,
postula una rivisitazione nel merito, non consentita davanti al giudice di
legittimità, delle valutazioni espresse dalla Corte territoriale che, ancora una
volta, con motivazione adeguata e coerente, ha escluso il riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche per assenza di elementi a favore dell’imputato
e ha ritenuto equa la pena inflitta, di poco superiore al minimo edittale,
considerato il nutrito curriculum criminale del Chessa.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato, compiutasi il 4 luglio 2012 a causa delle numerose

commesso in Cagliari il 31 agosto 2006.

sospensioni del procedimento per istanze difensive e, quindi, dopo la pronuncia
della sentenza impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep.
21/12/2000, De Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1,
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di

massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 maggio 2013

Il consigliere estensore

Il presidente

una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il

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