Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 49025 del 20/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 49025 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DRIDI ABDELAZIZ N. IL 03/03/1983
ALI MOHAMED N. IL 01/01/1980
TAMASI HATEM N. IL 23/09/1979
BEN RIAD NIZAR N. IL 23/09/1979
IBRAHIM SAHBI N. IL 01/12/1975
avverso la sentenza n. 143/2012 GIUDICE DI PACE di AGRIGENTO,
del 23/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 20/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Agrigento, con sentenza del 23 aprile 2013, ha
condannato Dridi Abdelaziz, Alì Mohamed, Tamasi Hatem, Ben Riad Nizar (alias
Kouri Nizar) e Ibrahim Sahbi (alias Brahem Sahbi), tutti di nazionalità tunisina e
irreperibili, alla pena di euro cinquemila di ammenda, ciascuno, per il reato di

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto tempestivo appello,
convertito in ricorso per cassazione, tutti gli imputati tramite il designato
difensore d’ufficio, avvocato Giuseppina Paci del foro di Agrigento, la quale ha
chiesto l’assoluzione degli imputati dal reato loro ascritto con la formula più
ampia e, in subordine, l’assoluzione per incompletezza o contraddittorietà della
prova; in ultima istanza, l’applicazione del minimo della pena con tutti i benefici
di legge, se concedibili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

e(CkAto

figidte

444

ricorsi jet inammissibil4 perché presentato da avvocata che non è

abilitata alla difesa presso le giurisdizioni superiori, non essendo iscritta
nell’albo degli avvocati cassazionisti.
Sussiste, dunque, la violazione dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a
nulla rilevando che l’impugnazione sia stata impropriamente proposta come
appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui
all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di
derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi
di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci,
Rv. 228119).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna
di ciascuno al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.

1)

illecito ingresso nel territorio dello Stato.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione VII Penale

ORDINANZA N.
P.Q.M.

q2.59(15.

Dichiara inammissibile it ricors4 e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di mille euro alla
cassa delle ammende.

Così deciso il 20/05/2015.

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